Legislatura: 16Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Primo firmatario: MADIA MARIA ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 LETTA ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011 SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO DICHIARAZIONE GOVERNO 14/09/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) PARERE GOVERNO 14/09/2011 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 14/09/2011
PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 14/09/2011
PARERE GOVERNO IL 14/09/2011
APPROVATO IL 14/09/2011
CONCLUSO IL 14/09/2011
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 nel disporre i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e d'orientamento stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio; nell'articolo vengono specificate alcune categorie protette (disabili, invalidi etc.);
la direzione generale per le politiche dei servizi e la direzione generale per l'attività ispettiva ha emanato, in data 12 settembre 2011, la circolare n. 24 concernente: «articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti»;
la circolare oltre a ribadire la competenza esclusiva delle regioni nella regolamentazione dei tirocini - stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 - amplia il campo di esclusione dell'articolo 11 specificando che non rientrano nella nuova normativa: «i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle regioni fermo restando, per quanto attiene la durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera B)» del decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142,
impegna il Governo
promuovere un'intesa complessiva con le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione dei livelli essenziali di tutela in materia dei tirocini formativi e di orientamento, secondo criteri che valorizzino il percorso formativo e di orientamento al lavoro del tirocinante, e impediscano un uso distorto e abusivo dello strumento dei tirocini;
a promuovere, ferma restando la piena autonomia regionale in materia, la diffusione di buone pratiche adottate da alcune legislazioni regionali per l'adozione di tirocini che: creino un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante; abbiano un contenuto formativo evidente e non siano utilizzati per funzioni meramente esecutive; non vengano attivati dalle aziende per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale; siano realizzati da aziende in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che non abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
9/4612/105.Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.