ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04307/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 477 del 24/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: ZACCARIA ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/05/2011


Stato iter:
25/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/05/2011
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/05/2011

ACCOLTO IL 25/05/2011

PARERE GOVERNO IL 25/05/2011

DISCUSSIONE IL 25/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2011

CONCLUSO IL 25/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4307/12
presentato da
ROBERTO ZACCARIA
testo di
mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge interviene su materie oggetto di una complessa stratificazione normativa, disciplinate sia da fonti di rango primario che da fonti di rango secondario, dando vita ad un'estrema sovrapposizione degli strumenti normativi, suscettibile di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai vari provvedimenti intervenuti in materia;
esso, all'articolo 5, comma 5, lettera c), che, novellando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, demanda la definizione della disciplina attuativa ad un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto;
il decreto-legge, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, che demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma ad un'ordinanza di protezione civile, ricorre ad un istituto di cui appare dubbia la congruità rispetto alle finalità che si intendono perseguire, nonché, più in generale, alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative;
inoltre, il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, che attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, per la cui adozione non viene previsto alcun termine, l'individuazione dei requisiti delle società che, ai sensi della disposizione in oggetto, potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a., demanda la disciplina attuativa ad un atto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aver cura di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento assegna alle fonti del diritto, anche in considerazione del fatto che ad esse non è riconosciuto un regime di pubblicità analogo a quello previsto per le fonti del diritto (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e che gli atti non numerati non vengono inseriti nell'ambito della banca dati pubblica e gratuita (Normattiva), con la conseguenza che, ogniqualvolta un atto atipico incida su una fonte del diritto, le modifiche apportate a quest'ultima sono prive del requisito della conoscibilità.
9/4307/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaccaria.