ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04307/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 477 del 24/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: LO MORO DORIS
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/05/2011


Stato iter:
25/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/05/2011
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/05/2011

PARERE GOVERNO IL 25/05/2011

DISCUSSIONE IL 25/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2011

CONCLUSO IL 25/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4307/11
presentato da
DORIS LO MORO
testo di
mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge presenta un contenuto eterogeneo, in quanto reca una pluralità di disposizioni di natura sostanziale - aventi ad oggetto interventi finanziari dello Stato in favore della cultura (articolo 1), il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei (articolo 2), la proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e della televisione e la razionalizzazione dello spettro radioelettrico (articoli 3 e 4), l'abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari (articolo 5), gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (articolo 6) e modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (articolo 7) - le quali incidono su diversi settori dell'ordinamento, senza che tra le stesse possa essere rinvenuto alcun elemento unificante;
le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo;
la ratio della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato della sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concrete,

impegna il Governo

ad esercitare il potere di decretazione d'urgenza nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.
9/4307/11. Lo Moro.