Legislatura: 16Seduta di annuncio: 470 del 03/05/2011
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/05/2011 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 03/05/2011
PARERE GOVERNO IL 03/05/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/05/2011
CONCLUSO IL 03/05/2011
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame prevede una deroga implicita alle disposizioni vigenti volta a modificare, in sede di prima applicazione, la disciplina dettata dall'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), al fine di consentire ad alcune tipologie di società quotate in borsa di avvalersi della possibilità di convocare l'assemblea annuale entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche ove tale facoltà non sia prevista dallo statuto della società;
la normativa vigente dettata dall'articolo 2364, comma 2 del codice civile prevede che l'assemblea ordinaria sia convocata, almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
al fine di evitare la concentrazione nello stesso periodo di tempo di molte assemblee societarie, che costituirebbe un ostacolo oggettivo all'effettiva partecipazione degli azionisti alle assemblee medesime, è opportuno estendere la portata del provvedimento a tutte le assemblee societarie e per il periodo di imposta a decorrere dalla chiusura dell'esercizio sociale 2010;
la misura urgente prevista nel Decreto legge prende efficacia dalla necessità, di ritardare in particolare la convocazione dell'assemblea degli azionisti della società quotata Parmalat Spa al fine di contrastare la possibilità di acquisizione di un marchio italiano da parte di una società francese leader nel settore agroalimentare in tal modo lasciando ulteriore margine di tempo alla costituzione di una eventuale cordata di imprese di nazionalità italiana interessate all'acquisizione,
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad estendere a centottanta giorni il termine previsto dall'articolo 2364, comma 2 del codice civile.
9/4219/1. Fluvi.