ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04193/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 474 del 18/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: BARBI MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARUBBI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
RUGGHIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
TEMPESTINI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
MOGHERINI REBESANI FEDERICA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
GAROFANI FRANCESCO SAVERIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011


Stato iter:
18/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2011
MARTINI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/05/2011

PARERE GOVERNO IL 18/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/05/2011

CONCLUSO IL 18/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4193/3
presentato da
MARIO BARBI
testo di
mercoledì 18 maggio 2011, seduta n.474

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, rappresenta una tappa importante nel processo di adeguamento dell'Italia agli obblighi internazionali e la conferma di un impegno assunto dal nostro Paese per la messa al bando delle cluster bomb a livello globale; un impegno volto anche a sviluppare un'adeguata azione diplomatica italiana nell'ambito della comunità internazionale, al fine di coinvolgere altri paesi nella firma della Convenzione;
la Convenzione di Oslo, infatti, ancora non è stata firmata da paesi importanti come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina; l'Italia può, dunque, legittimamente esercitare una pressione nei confronti di paesi ancora restii alla firma, al fine di scongiurare l'uso di armi a frammentazione che hanno effetti devastanti e di lungo periodo sulla popolazione innocente e sull'economia di nazioni sconvolte da eventi bellici. L'impegno delle Forze armate italiane nell'opera di sminamento in alcune aree del mondo, in particolare in Libano, è particolarmente rilevante in tal senso;
la Convenzione di Oslo è un ulteriore tassello di un percorso internazionale - che fa seguito al primo e importante accordo di disarmo multilaterale firmato nel 1997 con la Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona - con cui gli Stati hanno raggiunto un'intesa e una sintesi equilibrata capace di tenere conto sia delle considerazioni di carattere umanitario che di quelle di sicurezza degli Stati;
le munizioni a grappolo (cluster), per le loro caratteristiche intrinseche, rendono difficile il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario previste a protezione delle popolazioni civili, soprattutto perché possono rimanere inesplose sul terreno e colpire anche molti anni dopo la loro dispersione, mantenendo inalterato nel tempo il loro effetto letale. Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che, ogni anno, rimangono vittime di questi ordigni nei 23 paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un quarto di essi siano bambini;
l'entrata in vigore nel nostro ordinamento della Convenzione di Oslo rende possibile l'applicazione di uno strumento giuridicamente vincolante atto a vietare, senza ambiguità, l'uso, la produzione, il trasferimento, la vendita e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo e a garantire la distruzione delle scorte esistenti di munizioni e sub munizioni esplosive, nonché a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime;
tuttavia, con riferimento all'assistenza da fornire alle vittime delle munizioni a grappolo, è necessario dotare il Fondo per lo sminamento umanitario di risorse che attualmente risultano fortemente inadeguate,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di mantenere alta la priorità per reperire in favore del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, le ulteriori risorse, nella misura minima di 2 milioni di euro annui, al fine di dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Oslo relative all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo e la cooperazione e assistenza internazionali, contenute agli articoli 5 e 6 della Convenzione stessa.
9/4193/3.Barbi, Sarubbi, Rugghia, Tempestini, Mogherini, Rebesani, Villecco Calipari, Garofani.