ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04193/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 474 del 18/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: MOGHERINI REBESANI FEDERICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARUBBI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
RUGGHIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
GAROFANI FRANCESCO SAVERIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011


Stato iter:
18/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2011
MARTINI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/05/2011

PARERE GOVERNO IL 18/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/05/2011

CONCLUSO IL 18/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4193/2
presentato da
FEDERICA MOGHERINI REBESANI
testo di
mercoledì 18 maggio 2011, seduta n.474

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, rappresenta una tappa importante nell'opera di adeguamento dell'Italia agli obblighi internazionali e la conferma di un impegno assunto dal nostro Paese per la messa al bando delle cluster bomb a livello globale;
il disegno di legge contiene alcune norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno, al fine di rendere possibile l'applicazione di un accordo giuridicamente vincolante atto a vietare, senza ambiguità, l'uso, la produzione, il trasferimento, la vendita e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo e a garantire la distruzione delle scorte esistenti di munizioni e sub munizioni esplosive, nonché a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime;
tuttavia, nel disegno di legge di ratifica non sono state inserite alcune disposizioni importanti volte a predisporre specifiche misure per contrastare il finanziamento, anche indiretto, delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e sub-munizioni a grappolo;
l'investimento è tra le forme di assistenza vietate dall'articolo 1 della Convenzione, la quale ha anche lo scopo di proibire il sostegno indiretto garantito dalle banche ad aziende di paesi che, non avendo aderito a tale Convenzione, continuano a produrre mine antipersona o bombe cluster;
altri paesi hanno già adottato misure atte a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo; paesi come il Belgio, l'Irlanda, il Lussemburgo e la Nuova Zelanda hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nella produzione di munizioni cluster ed altri paesi, come la Danimarca, i Paesi Bassi, la Norvegia, la Svizzera e la Germania, stanno predisponendo progetti in tale direzione. La Francia, il Canada e il Regno Unito hanno sollecitato iniziative parlamentari, per indirizzare i propri Governi a intraprendere una politica proattiva che includa il divieto degli investimenti, anche indiretti, in società che producono munizioni cluster o loro componenti,

impegna il Governo

a predisporre un successivo provvedimento, atto a contrastare l'intermediazione per banche e altri istituti puntualmente individuati, al fine di impedire il finanziamento di società, costituite in qualsiasi forma giuridica e aventi sede in Italia o all'estero, che in qualunque modo siano coinvolte in attività riguardanti le mine antipersona e le munizioni a grappolo, comprendente specifiche disposizioni circa la designazione di uffici responsabili della pubblicazione annuale, contenente l'elenco di tali società, nonché l'emanazione di apposite istruzioni, a carico della Banca d'Italia, per l'esercizio di controlli rafforzati in materia sull'operato degli intermediari finanziari abilitati.
9/4193/2.Mogherini, Rebesani, Sarubbi, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani.