ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04193/001

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 474 del 18/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: SARUBBI ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUGGHIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
MOGHERINI REBESANI FEDERICA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
GAROFANI FRANCESCO SAVERIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011


Stato iter:
18/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2011
Resoconto MARTINI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/05/2011

PARERE GOVERNO IL 18/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/05/2011

CONCLUSO IL 18/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4193/1
presentato da
ANDREA SARUBBI
testo di
mercoledì 18 maggio 2011, seduta n.474

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, rappresenta una tappa importante nel processo di adeguamento dell'Italia agli obblighi internazionali e la conferma di un impegno assunto dal nostro Paese per la messa al bando delle cluster bomb a livello globale;
il disegno di legge contiene alcune norme per conformare il nostro ordinamento alla Convenzione di Oslo, al fine di rendere possibile l'applicazione di un accordo giuridicamente vincolante atto a vietare, senza ambiguità, l'uso, la produzione, il trasferimento, la vendita e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo e a garantire la distruzione delle scorte esistenti di munizioni e sub munizioni esplosive, nonché a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime;
il disegno di legge di ratifica risulta, tuttavia, carente sotto il profilo di una compiuta definizione legislativa, con particolare riguardo all'indicazione degli obblighi a carico di coloro che detengono o dispongono di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo e sub-munizioni esplosive;
l'introduzione nel nostro ordinamento di un obbligo specifico di denuncia a carico di coloro che dispongono di diritti di brevetto o di tecnologie atte alla fabbricazione di cluster bomb, è un'esigenza attuale e rilevante. L'esistenza della titolarità di brevetti con riferimento a un sistema d'arma, ottenuta in seguito a un vaglio del Ministero della difesa precedente all'entrata in vigore della Convenzione di Oslo, e dunque nel momento in cui la produzione di tali ordigni non risultava ancora bandita, è un'ipotesi che deve essere presa seriamente in considerazione;
pur in assenza di aziende italiane produttrici dei pericolosi ordigni e pur in vigenza di un divieto di produzione sul territorio italiano, può accadere, infatti, che le tecnologie o i diritti di brevetto esistenti vengano ceduti a terzi e trasferiti in paesi che non hanno aderito alla Convenzione stessa;
la rilevanza della questione è confermata dall'esistenza di un'analoga previsione legislativa contenuta nella legge del 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle mine antipersona, in applicazione nel nostro ordinamento della Convenzione di Ottawa - primo e importante accordo di disarmo multilaterale firmato nel 1997 - e che regolamenta, all'articolo 4, gli obblighi di denuncia a carico di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona,

impegna il Governo

a predisporre un successivo provvedimento al fine di prevedere uno specifico obbligo di denuncia al Ministero dello sviluppo economico, a carico di coloro che dispongano, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di bombe a grappolo o di parti di esse.
9/4193/1.Sarubbi, Rugghia, Villecco Calipari, Mogherini, Rebesani, Garofani.