Legislatura: 16Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Primo firmatario: RIA LORENZO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO 25/02/2011 CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO 25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/02/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 25/02/2011
PARERE GOVERNO IL 25/02/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011
CONCLUSO IL 25/02/2011
La Camera,
premesso che:
con il decreto dei Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 42 dell'8 aprile 2009, nonché con la legge 24 novembre 2009, n. 167, si dispone l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento dei docenti precari;
all'aggiornamento delle graduatorie è condizionata la sorte di quei docenti appartenenti alle categorie protette, tutelate dalla legge n. 68 del 1999 (invalidi civili, del lavoro, orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e altre categorie riportate nell'allegato 5 al decreto ministeriale 42 dell'8 aprile 2009), poiché il Miur, a differenza delle altre pubbliche amministrazioni, consente di dichiarare l'appartenenza alla categoria dei riservisti solo in concomitanza dell'aggiornamento delle graduatorie;
il Miur concede solo 30 giorni ogni biennio per poter dichiarare alcune situazioni invalidanti o di svantaggio sociale che, invece, non hanno scadenza, mentre in altri ambiti lavorativi è sempre possibile aggiornare eventuali diritti acquisiti;
il decreto-legge in esame, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie prevedeva, all'articolo 2, comma 4-novies, del testo approvato dal Senato una proroga del termine di efficacia delle graduatorie provinciali dei docenti fino al 31 agosto 2012;
tale proroga comporta il «congelamento» delle suddette graduatorie, impedendone l'aggiornamento fino a tale data, e quindi produce un gravissimo danno nei confronti dei docenti precari in attesa di poter dichiarare i titoli di riserva acquisiti o riconosciuti nel periodo successivo all'ultimo aggiornamento;
qualora si procedesse al suddetto congelamento le eventuali prossime stipule di contratti a tempo determinato e indeterminato presenterebbero profili di illegittimità, poiché il computo delle quote di riserva spettanti risulterebbe calcolato sulla base di graduatorie che non riconoscono lo status di riservista a docenti che in realtà e di diritto lo possiedono,
impegna il Governo
ad attuare opportune iniziative affinché venga tutelato il diritto di accesso al lavoro dei docenti appartenenti alle categorie protette, già segnate da condizioni di salute, familiari o sociali per nulla piacevoli o vantaggiose.
9/4086/84. Ria, Delfino, Capitanio Santolini.