Legislatura: 16Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Primo firmatario: POLI NEDO LORENZO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GALLETTI GIAN LUCA UNIONE DI CENTRO 25/02/2011 RUGGERI SALVATORE UNIONE DI CENTRO 25/02/2011
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 25/02/2011
CONCLUSO IL 25/02/2011
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni volte a introdurre misure urgenti e di sostegno alle imprese e alle famiglie;
l'iscrizione alle liste di mobilità senza indennità di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991 è prevista per i dipendenti licenziati o messi in mobilità da datori di lavoro imprenditori con più di 15 dipendenti e poi estesa dall'articolo 4, della legge n. 236 del 1993 ai lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
la definizione di imprenditore non comprende le associazioni politiche o i sindacati, il volontariato, e gli studi professionali, anche in forma associata, a meno che non siano equiparati ad un'azienda, per numero di dipendenti. Esiste una disparità di trattamento, dunque, tra chi lavora in azienda e chi in studi professionali, associazioni o Onlus;
la legislazione statale riconosce sgravi fiscali solo a chi assume persone in mobilità, di conseguenza i dipendenti di studi professionali che insieme a chi ha lavorato per associazioni o Onlus non si possono iscrivere alle liste di mobilità, se licenziati per giusta causa, rischiano di non essere convenienti per le aziende;
la regione Veneto, con delibera di giunta n. 1109 del 22 marzo 2010, ha deliberato l'iscrizione dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro non imprenditori nelle liste di mobilità senza indennità;
si è determinata in tal modo una disparità di trattamento che ha generato licenziati di serie A e di serie B; il Veneto si è adeguato e ha reso possibile l'iscrizione anche ai lavoratori licenziati degli studi professionali, le altre regioni ancora non hanno risolto il problema,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative atte a garantire un'interpretazione chiara, uniforme e oggettiva della norma in oggetto e tale da impedire disparità di trattamento tra lavoratori licenziati nella stessa posizione ma appartenenti a regioni diverse.
9/4086/83. Poli, Galletti, Ruggeri.