ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: PALADINI GIOVANNI
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/64
presentato da
GIOVANNI PALADINI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene numerosi interventi in materia tributaria;
l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che non si possa, da parte del concessionario della riscossione, procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro;
inoltre, l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 dispone che il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione;
con la sentenza n. 4077 del 2010 la Suprema Corte ha specificato che l'ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di esecuzione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l'instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000,00;
questa interpretazione si pone in contrasto con la tesi dell'ente creditore (Equitalia SpA) che riteneva l'iscrizione legittima in forza dell'interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che prevedono un importo limite per l'instaurazione di esecuzione immobiliare e non per l'iscrizione di ipoteca;
la Corte ha dunque bocciato questa tesi affermando che, così come non è consentito agire in via coattiva tramite espropriazione immobiliare per la tutela di crediti per importi inferiori agli euro 8.000,00, allo stesso modo, non è legittimo iscrivere ipoteca su beni immobili laddove l'importo iscritto nel ruolo di riscossione sia inferiore al medesimo importo e ciò perché l'ipoteca è di atto funzionale e strumentale alla tutela del credito da realizzarsi, appunto, in via espropriativa;
la Corte si è così dimostrata in disaccordo con la prospettazione della questione secondo cui l'iscrizione ipotecaria godrebbe di autonomia ed indipendenza rispetto al procedimento esecutivo, nonché dal legislatore che, nel riformare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, riconducendo alla competenza delle Commissioni tributarie le impugnazioni delle ipoteche di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 73, oltre che dei fermi dei beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 73, ha escluso la natura esecutiva degli stessi;
diversamente le Sezioni unite hanno ritenuto che l'ipoteca, quale peso imposto al bene con finalità di garantire il creditore, svolge la funzione sua propria in sede di giudizio di esecuzione, garantendo al creditore cosiddetto «iscritto» il soddisfacimento in via preferenziale sul ricavato della vendita;
questo collegamento funzionale tra ipoteca e procedura espropriativa, dunque, autorizza ad estendere all'ipoteca la disciplina prevista per l'esecuzione, in virtù di un'interpretazione logica della medesima;
tutto ciò autorevolmente chiarito,

impegna il Governo

a valutare di prendere le opportune misure al fine di disporre che il valore dell'immobile pignorato per debiti sia stabilito, come per altri pignoramenti, dal tribunale o dall'ufficio tecnico erariale, per evitare che gli immobili pignorati siano immessi sul mercato spesse volte al di sotto del loro valore reale con gravissimo danno per il pignorato oltre che costituendo un buon ma ingiusto affare per il compratore.
9/4086/64. Paladini, Messina, Barbato.