Legislatura: 16Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Primo firmatario: PALAGIANO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO GOVERNO 25/02/2011 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 25/02/2011 Resoconto PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 25/02/2011 Resoconto ROCCELLA EUGENIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
DISCUSSIONE IL 25/02/2011
ACCOLTO IL 25/02/2011
PARERE GOVERNO IL 25/02/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011
CONCLUSO IL 25/02/2011
La Camera,
premesso che:
il comma 1-quinquies, dell'articolo 2 del decreto-legge in esame proroga al 30 aprile 2011 il termine entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
si prevede inoltre che, fatte salve le disposizioni sul registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui alla legge 40 del 2004, nonché quelle in tema di tracciabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 191 del 2007, tutte le strutture autorizzate devono inviare i dati richiesti al Ministero della salute, per poi essere successivamente inoltrate all'Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti;
le modalità di comunicazione dei dati da parte delle suddette strutture, ai fini del successivo inoltro all'Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti, saranno disciplinate da un decreto del Ministero della Salute;
per come è formulata la norma, estremamente generica e con vaghi riferimenti a dati inviati sia in forma aggregata che in forma disaggregata, può mettere a rischio la privacy delle donne, e non dà alcuna garanzia su possibili violazioni della riservatezza delle coppie che decidono di ricorrere alla PMA;
peraltro va ricordato che il decreto legislativo n. 196 del 2003 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», all'articolo 154, comma 4, prevede proprio il parere del Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal suddetto codice. E questo riferimento normativo è del tutto assente nel comma 1-quinquies in esame,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di garantire la necessaria tutela della privacy dei soggetti che decidono di ricorrere alla PMA, all'uopo prevedendo di acquisire, ai fini dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
9/4086/60. Palagiano, Mura.