ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: PALOMBA FEDERICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
FORMISANO ANIELLO ITALIA DEI VALORI 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/54
presentato da
FEDERICO PALOMBA
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
nel decreto mille proroghe 2011, in corso di conversione, è contenuta una disposizione che proroga al 31 dicembre 2011 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quale ha introdotto il pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione;
la proroga dell'entrata in vigore di tale disposizione era contenuta anche nel decreto mille proroghe dello scorso anno;
la copertura di tale previsione è stata pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Si tratta di una copertura per eccesso e, in ogni caso, di lievissimo impatto sul bilancio dello Stato, anche in un momento di crisi quale quello attuale;
l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di lavoro è stato previsto nel nostro ordinamento con la legge 11 agosto 1973 n. 533, recante la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, il cui articolo 10 ha modificato l'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319;
la ratio dell'esonero di tali procedimenti da ogni tributo, tassa, diritto o imposta, è facilmente rinvenibile nella necessità di consentire un accesso agevole alla giustizia per la tutela dei propri diritti da parte dei lavoratori, che rappresentano sempre la parte debole del rapporto di lavoro, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sua costante giurisprudenza;
ciò risponde anche ad un fondamentale principio di solidarietà e di tutela di diritti fondamentali, quali sono quelli dei lavoratori, in una Repubblica, quale la nostra, che nel primo articolo della propria Costituzione riconosce nel lavoro il proprio fondamento;
nonostante questo il Governo Berlusconi aveva introdotto l'obbligo del pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di lavoro di ogni ordine e grado, abrogando la citata legge 2 aprile 1958, n. 319, con il decreto-legge n. 112 del 2008, ma era stato costretto a fare retromarcia, accettando di farla tornare in vita - ex tunc - con l'articolo 3 del decreto-legge n. 200 dello stesso anno;
con la Legge finanziaria per l'anno 2010, infine, il Governo è tornato sul punto dell'esonero dal contributo unificato per le cause di lavoro, introducendovi il pagamento per il solo ricorso in Cassazione;
l'atteggiamento di disfavore dimostrato dal Governo Berlusconi nei confronti della tutela giudiziaria dei diritti dei lavoratori è evidente, considerato l'excursus che si è premesso e la irrisorietà dell'impatto sul bilancio dello Stato dell'esonero dal contributo unificato dei ricorsi per Cassazione in materia di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle spese di giustizia, al fine di eliminare in via definitiva il pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione, introdotto dall'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
9/4086/54. Palomba, Paladini, Aniello Formisano.