ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 25/02/2011
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/02/2011
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/46
presentato da
CARLO MONAI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga il termine di cui all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
il predetto comma proroga il divieto fino al 31 marzo 2011 (ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2011);
la questione relativa al divieto di incroci stampa e TV è stata recentemente oggetto di una segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826/1988);
la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a garantire che la ridefinizione di ambito di applicazione del divieto degli incroci stampa TV introdotta dal provvedimento in esame non esponga l'editoria quotidiana italiana a rischi di involuzione e ulteriori derive concentrative di mezzi e di risorse, a tutto danno del pluralismo informativo e degli equilibri democratici del Paese.
9/4086/46. Monai, Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.