ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO MONTE CARMELO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 25/02/2011
LATTERI FERDINANDO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 25/02/2011
LOMBARDO ANGELO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/39
presentato da
ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disciplina le cosiddette «società di comodo» o «società non operative» ed è finalizzato alla disincentivazione del ricorso all'utilizzo dello strumento societario per la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dei soci e quindi alla neutralizzazione dei vantaggi fiscali che ne derivano;
la suddetta norma è stata successivamente emendata e modificata dall'articolo 35, commi 15 e 16, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008);
le leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244, hanno previsto la possibilità di sciogliere anticipatamente le cosiddette «società di comodo» o «società non operative» oppure di trasformarle in società semplici, usufruendo di alcune agevolazioni fiscali;
per godere delle suddette agevolazioni fiscali occorreva che le cosiddette «società di comodo» o «società non operative» procedessero: 1) allo scioglimento o alla loro trasformazione con delibera da assumersi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio; 2) alla cancellazione della società dal registro delle imprese entro un anno dalle delibere di scioglimento o di trasformazione; 3) all'assegnazione dei beni ai soci;
tali norme hanno trovato un sostanziale giudizio positivo nel contribuente poiché hanno corretto lacune ed incongruenze della normativa riguardante la determinazione del reddito tassabile delle cosiddette «società di comodo» o «società non operative», hanno ampliato le cause di esclusione ex lege dal regime agevolato delle suddette «società di comodo» o «società non operative», ed, inoltre, hanno reso più appetibili i regimi agevolati di scioglimento delle stesse e di loro trasformazione in società semplice,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una disposizione che disponga la concessione di un nuovo termine a quelle società che, avendo di già adottato le relative delibere entro i termini previsti dalla legge n. 244 del 2007, non abbiano ottemperato né alla cancellazione dal registro delle imprese, né all'assegnazione dei beni ai soci.
9/4086/39. (Testo modificato nel corso della seduta).Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.