ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/284

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: SANTELLI JOLE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERSACE SANTO DOMENICO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011
GOLFO LELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/284
presentato da
JOLE SANTELLI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
con il comma 9-ter dell'articolo 2 si è stabilito, ad interpretazione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n.267 del 2000), che i gettoni di presenza spettino solo ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane, intendendo per tali «i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni»;
l'articolo 23, comma 2 della citata legge n. 42 del 2009 individua tra i comuni che possono essere trasformati in città metropolitane, i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, nonché Roma capitale ai sensi dell'articolo 24;
in forza del riferimento ai comuni capoluogo, l'interpretazione proposta dal comma 9-ter dell'articolo 2 sembrerebbe escludere Reggio Calabria;
Reggio Calabria rappresenta la più vasta area urbana della Calabria ed è una città di 180.000 afflitta da gravi problemi di sociali ed occupazionali; in tale ambito il lavoro svolto dalle circoscrizioni è essenziale per il buon andamento della pubblica amministrazione; la disposizione pertanto potrebbe configurarsi come ingiustamente punitiva sia verso la città di Reggio Calabria, che nei riguardi dell'area dello Stretto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di interpretare la norma di cui al comma 9-ter dell'articolo 2 del decreto-legge in esame nel senso di ripristinare l'originaria previsione del combinato disposto tra il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e il comma 2 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
9/4086/284.(Testo modificato nel corso della seduta).Santelli, Versace, Golfo, Antonino Foti.