Legislatura: 16Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/02/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 25/02/2011
PARERE GOVERNO IL 25/02/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011
CONCLUSO IL 25/02/2011
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 55, comma 2.quinquies del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 si è previsto, a maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica, che tra i requisiti soggettivi per la gestione di una rivendita di generi di monopolio vi sia anche l'idoneità professionale da conseguirsi entro sei mesi dalla assegnazione della rivendita attraverso il superamento di appositi corsi di formazione condotti sotto l'egida dell'amministrazione pubblica;
tale disposizione è dettata, attese le finalità sopra specificate ed espressamente recepite nel testo di legge, per garantire adeguati requisiti professionali in tutti coloro che siano o possano concretamente assumere il ruolo di gestori di una rivendita di generi di monopolio, anche in considerazione della equiparazione tra le categorie del titolare della predetta rivendita ed il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge n.1293 del 1957 che, all'ultimo comma, testualmente prevede che «Al coadiutore e agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, n. 2 e 3», e cioè proprio quelle sopra rammentate di recente modificate in virtù del sopra citato decreto legge n.78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010;
nella disciplina di legge della materia esiste una esplicita e diretta equiparazione tra i requisiti richiesti per il titolare ed il coadiutore di una rivendita di generi di monopolio, e che per entrambi appare non ulteriormente differibile l'avvio del programma di formazione specifica previsto ai sensi della normativa sopra rammentata, pena il rischio di fare incorrere i numerosi operatori interessati in una pressoché inevitabile quanto evidente causa di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita, con ripercussioni che potrebbero essere irreversibili sia per la salvezza finanziaria dei tanti piccoli commercianti interessati, sia per gli interessi pubblici erariali e di difesa della salute che rischierebbero di venire travolti, aprendo le porte ad una distribuzione senza regole ed affidata ai canali illegali,
impegna il Governo
ad adottare ogni misura applicativa affinché il termine per l'avvio della attività di formazione di cui in premessa non superi la data del 15 marzo 2011 per la formazione sia di tutti i titolari sia dei coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.
9/4086/279. Pagano.