Legislatura: 16Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Primo firmatario: ZAMPARUTTI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011 BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011 FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011 MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011 TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/02/2011 Resoconto ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 25/02/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 25/02/2011
ACCOLTO IL 25/02/2011
PARERE GOVERNO IL 25/02/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011
CONCLUSO IL 25/02/2011
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 29, le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011;
tale disposizione prescrive che le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 10 gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia;
tale misura costituisce una vera e propria sanatoria che attraverso provvedimenti simili a questo si protrae dal 1996;
tale misura è stata introdotta in sede di conversione del provvedimento e appare del tutto eterogenea alla materia dello stesso;
come il segretario di Radicali Italiani ha scritto in data 16 febbraio - rivolgendosi al Presidente della Repubblica per chiedere un suo intervento anche attraverso l'esercizio del potere di cui all'articolo 87 della Costituzione - le violazioni sanate non sollevano semplicemente una questione di moralità pubblica, favorendo chi viola le leggi, ma una questione di democrazia poiché investono annullandole le leggi poste a garanzia della regolarità del processo di formazione dell'opinione pubblica;
il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio in data 22 febbraio scorso, ha sottolineato che «molte delle disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione»;
il Presidente della Repubblica nello stesso messaggio «si riserva altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l'opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d'ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l'ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato»,
impegna il Governo
a non reiterare in futuro simili provvedimenti di sanatoria;
ad adottare al più presto un provvedimento normativo che abroghi la sanatoria in questione o comunque ne rimuova gli effetti.
9/4086/269. Zamparutti, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.