ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/266

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/266
presentato da
ALDO DI BIAGIO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), le cui previsioni sono ora costituite nell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponesse con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
il suindicato piano prevede la realizzazione o acquisizione di circa 51.000 alloggi per un costo approssimativo di 5,7 miliardi di euro;
all'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 previsto che «al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila»;
la mozione n. 1-00559 concernente iniziative in materia di concessione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, - a firma dei sottoscritto e dei colleghi rappresentativi di tutti i gruppi parlamentari - discussa nell'aula di Montecitorio ed accolta dal Governo in data 8 febbraio 2011, stabilisce che «in ogni caso, non si procederà al recupero degli alloggi nelle aree ove non sussistano impellenti esigenze non altrimenti risolvibili», lasciando emergere un preciso orientamento amministrativo finalizzato al recupero degli alloggi in relazione alla loro localizzazione e definita la procedura di «alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione» ai sensi del citato decreto legislativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non avviare azioni di recupero forzoso, fermi restando gli attuali canoni, nei confronti degli alloggi di utenti cosiddetti sine titulo, in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori fino alla completa ed effettiva alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili alle esigenze dell'Amministrazione, in ottemperanza a quanto sancito dall'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, dando priorità all'alienazione di tutti gli alloggi per i quali gli utenti hanno già presentato istanza di acquisto al Ministero della difesa in forza della legge n. 326 del 2003.
9/4086/266.(Testo modificato nel corso della seduta).Di Biagio.