ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/254

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: CAPANO CINZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 25/02/2011
Resoconto CAPANO CINZIA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/254
presentato da
CINZIA CAPANO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il procedimento su mediazione e conciliazione è stato oggetto di riflessione da parte della dottrina nonché del Consiglio Nazionale Forense e di altre organizzazioni dell'avvocatura nonché di operatori della giustizia, che hanno, tra le altre cose, richiesto al ministro quantomeno di rinviare l'entrata in vigore della legge, alfine di almeno realizzare le strutture idonee, oltre che per procedere ad alcune modifiche sostanziali sia del decreto legislativo 28 del 2010 che dei decreti attuativi;
così come è stato configurato dal Governo l'istituto della media conciliazione tende a puntare su figure ed organismi che impongono soluzioni anziché aiutare le parti a pervenire ad una composizione del conflitto che aiuti a ricostituire la qualità del legame sociale laddove, come ammoniscono gli studiosi di questa esperienza, invece, condizione necessaria di efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non le obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga;
i termini mediazione e conciliazione non sono omogenei e si riferiscono ad un approccio del tutto diverso: l'articolo 1 del decreto legislativo usa, alla lettera a), il termine mediazione per connotare la procedura, e alla lettera b), il termine conciliazione per connotare il risultato positivo della mediazione stessa ma, evidentemente, questa differenziazione non è sufficiente a dar conto della diversità concettuale intrinseca: tuttavia, assumendo tale differenza, è evidente che l'istituto della mediazione viene così immediatamente finalizzato alla conciliazione e, in caso di suo fallimento, è destinata ad entrare nel processo e ad incidere sul suo esito anche relativamente al regolamento delle spese processuali;
il gruppo del Partito Democratico aveva già evidenziato nel parere alternativo allo schema di decreto legislativo tutte le criticità rilevate, alle quali, però, il Governo è rimasto sostanzialmente sordo;
sulla base di questi rilievi tutto il mondo dell'avvocatura ha chiesto al ministro di prevedere lo slittamento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 del 2010 di un anno e non solo limitatamente ad alcune materie oggetto di previsione della mediazione obbligatoria, come invece previsto nel maxiemendamento: la mediazione finalizzata alla conciliazione, infatti, non avrà quegli effetti deflattivi tanto propagandati dal ministro e creerà, invece, un'ulteriore allungamento dei tempi o dei costi del contenzioso ordinario: la caratteristica che lascia maggiormente perplessi appare proprio quella della obbligatorietà, anche perché essa non era prevista dalla legge delega, e anche la normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 52 del 2008
preoccupa anche la mancanza di garanzie in merito alla necessaria organizzazione dei nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione», e in merito all'adeguatezza della preparazione dei conciliatori;
appare dunque evidente che occorre «mettere a regime» la disciplina, prevedendo opportune modifiche, solo dopo che i nuovi organismi di conciliazione vengano istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori, anche per evitare che i cittadini vengano costretti a pagare mediatori impreparati pur avendo diritto alla giurisdizione a spese dello Stato,

impegna il Governo

a ripensare l'istituto della media conciliazione provvedendo al più presto ad apportare, nell'ambito delle sue proprie competenze, profonde modiche alla disciplina in questione, e, nel frattempo a prorogare di almeno un anno l'entrata in vigore della normativa non limitandosi alle cause condominiali e di risarcimento da danni da incidenti stradali e della navigazione.
9/4086/254. Capano.