ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/253

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: NACCARATO ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/253
presentato da
ALESSANDRO NACCARATO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si prevede uno slittamento dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 dell'obbligo, per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, di cedere tutte le partecipazioni detenute direttamente nelle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, previsto nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e confermato dall'articolo 1, comma 117 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)»;
il contenuto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e dell'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2011 rispondono ad un principio - più volte affermato - secondo il quale agli enti locali sono affidati solamente i compiti di programmazione e controllo che riguardano la gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale;
in relazione al principio di programmazione e controllo affidato agli enti locali la Banca d'Italia, nella sua recente ricerca intitolata «La qualità dei servizi pubblici in Italia», sottolineando gli ampi divari tra Nord e Sud Italia, con riferimento alla gestione dei servizi pubblici locali, afferma espressamente che «[...] Sebbene siano stati storicamente erogati direttamente dal settore pubblico, per la maggior parte di essi (trasporti pubblici locali, servizio idrico, rifiuti urbani, distribuzione del gas e servizi di cura per la prima infanzia) sono configurabili forme di affidamento a soggetti privati compatibili con un'economia di mercato, accompagnate da un'opportuna regolazione volta a garantire il raggiungimento di adeguati standard di efficienza e qualità del servizio [..]. [...] Il permanere in molti casi di una commistione tra soggetti gestori ed enti regolatori - come testimoniato dalla prevalenza di società di proprietà pubbliche in taluni settori, come, ad esempio, quello idrico - ha creato confusione di ruoli e quindi conflitti di interesse tra i diversi soggetti [...]»;
la legislazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza industriale, in coerenza con il principio di programmazione e controllo, stabilisce che gli enti locali assegnino attraverso la promozione di una gara di evidenza pubblica - nel rispetto delle norme comunitarie - i servizi pubblici locali di rilevanza industriale, limitando a pochissimi casi eccezionali, debitamente circostanziati e motivati, la gestione diretta («in house») di tali servizi;
a tal proposito, la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, nella sua deliberazione n. 14/AUT/2010/FRG del 30 giugno 2010 dal titolo «Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province», commentando l'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sul taglio delle partecipazioni societarie nei comuni piccoli e medio-piccoli, scrive: «L'esigenza di riduzione dei costi razionalizzando il fenomeno delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali [...] ha indotto il legislatore a ritenere che un ridimensionamento effettivo del fenomeno possa essere ottenuto dai comuni solo se imposto ope legis. Nel ribadire la vigenza dei vincoli previsti dal sopra citato articolo 3, commi 27, 28 e 29 della legge finanziaria 2008, con la manovra finanziaria 2010 il legislatore ha, infatti, vietato espressamente la costituzione di società ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti i quali, entro il 31 dicembre 2010, dovranno mettere in liquidazione quelle gia costituite ovvero cederne le partecipazioni. [...] Il divieto e dirompente e destinato ad avere effetti diversi ci seconda che il comune sia piccolo (con abitanti fino a 30.000) o medio (con abitanti tra 30.000 e 50.000). Con riferimento ai comuni piccoli, va prima di tutto evidenziato che le funzioni fondamentali ex articolo 21, comma 3, della legge 42 del 2009 devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata (articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,), e, pertanto, e a tali forme associative che dovranno essere imputate le scelte circa la gestione dei servizi pubblici locali. Ciò, pur tenendo presente che la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, almeno per quanto riguarda i settori non esclusi, dovrebbe poter avvenire soltanto attraverso conferimento ad imprenditori o a società non costituite dall'ente locale, (articolo 23-bis, comma 2, lett. a), posto che l'attuale sistema normativo e la conforme giurisprudenza amministrativa non lasciano spazi alla gestione diretta 87 ne appare più ammissibile la costituzione di società miste (ex articolo 23-bis, comma 2, lett. b). Diversamente, i servizi locali privi di rilevanza economica potranno essere gestiti attraverso organismi non societari, quando non direttamente. I comuni medi potranno detenere una sola società partecipata e, pertanto, e verosimile che faranno confluire le partecipazioni in una multiutility (con delicate operazioni di conferimento, fusione, e quant'altro) anche nella forma di holding [..]»,

impegna il Governo

a verificare rapidamente lo stato di attuazione di quanto previsto nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, informandone il Parlamento;
per quanto riguarda la previsione, contenuta nel decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (cosiddetto «milleproroghe»), secondo la quale i comuni che controllano direttamente società di gestione dei servizi pubblici locali con i bilanci positivi negli ultimi tre esercizi verranno esonerati dall'obbligo di dismissione delle relative partecipazioni, a valutare l'opportunità di allungare questo termine all'analisi dei bilanci degli ultimi cinque anni a partire dall'esercizio consuntivo del 2008;
a valutare l'opportunità di ridurre i termini della proroga al 31 dicembre 2011 anziché protrarla fino al 31 dicembre 2013.
9/4086/253. Naccarato.