ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/204

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: GRAZIANO STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/204
presentato da
STEFANO GRAZIANO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2-bis, del provvedimento in esame, stabilisce che nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di cielo di gestione dei rifiuti, per i Comuni che per le Province la possibilità di deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali;
lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292), all'articolo 2, comma 6, dispone a decorrere dall'anno 2012 la disapplicazione nelle Regioni a statuto ordinario dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica e corrispondentemente prevede l'aumento dell'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica;
nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto Ordinario e delle Province, determinazione dei fabbisogni standard nel settore sanitario (n. 317), l'articolo 14, comma 7, dispone la soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato;
il combinato disposto delle norme richiamate, ingenera un'evidente contraddizione difficilmente risolvibile solo attraverso interpretazione normativa,

impegna il Governo

a chiarire il coordinamento, che risulta differire in alcuni punti, tra le norme sopracitate.
9/4086/204. Graziano.