ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/197

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: CECCUZZI FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RESPINTO IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/197
presentato da
FRANCO CECCUZZI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame presenta norme, anche «onerose» che prorogano l'entrata in vigore di provvedimenti a sostegno di famiglie ed imprese in diversificati settori;
l'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 prevede l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa;
il comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010 specifica che Anas «entro il 30 aprile 2011» debba provvedere alla realizzazione di impianti e sistemi occorrenti per il «pedaggiamento» di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade;
le strade sottoposte a pedaggio dovranno essere inserite in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal sopracitato articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
l'attuale normativa (articolo 2 del codice della strada - decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni) non prevede infatti la definizione di «raccordo autostradale» ma di «autostrada» (lettera «A») e successivamente di «strada extraurbana principale» (lettera «B»);
la classificazione attuale data da Anas Spa ai «raccordi autostradali» non è quindi stata aggiornata rispetto alla normativa vigente e alcuni tratti definiti «raccordi autostradali» non presentano i parametri di sicurezza previsti per legge per le autostrade e le strade extraurbane principali;
per fare un esempio esplicativo va citata la Firenze - Siena classificata attualmente da Anas come «raccordo autostradale» e quindi in previsione di essere sottoposta a pedaggio. La Firenze - Siena non rispetta infatti i parametri di sicurezza relativi alle strade di tipologia «A» (autostrade) e di tipologia «B» (extraurbane principali o a grande comunicazione) presenti nelle leggi nazionali di riferimento (Dm 5.11.2001, Dm 19.4.2006, Dm 21.6.2004); nello specifico non sono a norma le barriere di sicurezza stradale con particolare riferimento a quelle laterali, le corsie di marcia (che devono essere ampie 3,75 metri sia per le strade di tipologia A e B), le corsie di emergenza (che devono essere ampie 3 metri per le strade di tipologia A e 1,75 metri per quelle di tipologia B), le banchine di sinistra (che devono essere ampie 0,70 metri per le strade di tipologia A e 0,50 metri per quelle di tipologia B), lo spartitraffico centrale (che deve essere ampio 2,60 metri per le strade di tipologia A e 2,50 metri per quelle di tipologia B). Va inoltre aggiunto che rappresentano criticità rilevanti le piste di accelerazione e decelerazione in corrispondenza degli svincoli, i raggi di curvatura e le pendenze, tutti con valori inferiori a quelli normativi previsti;
va inoltre ricordato che in data 29 luglio 2010 il Governo ha accolto un ordine del giorno (atto n. 9/3638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a «valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate»; «a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali»; «a prevedere che l'Anas Spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali». Il 30 settembre 2010 un ulteriore ordine del giorno alla legge n. 163 del 2010 (atto numero 9/3725/41) impegnava il Governo, tra l'altro, «a prevedere l'esclusione dal pedaggio» sul raccordo autostradale Firenze - Siena «per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio» ed «a prevedere che l'Anas Spa debba destinare le maggiori entrate sino ad oggi realizzate e che verranno realizzate», provenienti dal pedaggio sul raccordo autostradale Firenze - Siena, al «compartimento regionale Anas della Toscana per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria» del tratto stradale in oggetto;
la Firenze - Siena e più in generale le modalità di pedaggiamento dei «raccordi autostradali» gestiti da Anas sono oggetto delle risoluzioni numero 7-00465, a prima firma del deputato Raffaella Mariani, e numero 7-00475 a prima firma del deputato Guido Dussin, attualmente in discussione presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati;
oltre ad essere quindi non giustificabile, in alcuni casi, dal punto di vista «normativo» e «strutturale», l'introduzione del pedaggio produrrebbe inoltre conseguentemente notevoli ricadute negative per la popolazione residente e per l'intero sistema economico locale,

impegna il Governo

a posticipare, sin dal prossimo provvedimento utile, l'entrata in vigore del termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 125 del 2010, almeno fino al 31 dicembre del 2011 e comunque per il tempo atto a consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti delle strade attualmente classificate come «raccordi autostradali» (denominazione non presente nella legislazione nazionale); conseguentemente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, dovrà essere quindi redatto tenendo conto della nuova classificazione predisposta da Anas Spa.
9/4086/197. Ceccuzzi, Cenni.