ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/167

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: MOTTA CARMEN
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BOCCI GIANPIERO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
ESPOSITO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
VIOLA RODOLFO GIULIANO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/167
presentato da
CARMEN MOTTA
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 12-sexies, dispone la proroga al 31 dicembre 2011 per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo già sospesi fino al 31 dicembre 2010 dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009;
la proroga riguarda ancora una volta gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007 e quindi esclusivamente gli immobili situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nei comuni ad alta tensione abitativa;
la proroga prevista dal provvedimento al nostro esame non rinnova alcuni benefici fiscali, previsti, fino al 31 dicembre 2010, per i proprietari di immobili locati a conduttori individuati dalla legge n. 9 del 2007: tali benefici prevedevano che i proprietari potessero non ricomprendere, nella base imponibile su cui calcolare l'acconto IRPEF per l'anno successivo, i redditi derivanti dall'affitto di immobili locati a conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico, quando sottoposti a procedure esecutive di rilascio sospese per legge;
tali benefici fiscali restano confermati per l'anno 2011 per particolari categorie di proprietari: enti previdenziali, casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti bancari e società possedute da tali soggetti; tali proprietari privilegiati, qualora abbiano locato un immobile a conduttori in condizione di disagio socio-economico, per cui vige la sospensione legale dell'esecuzione, e per tutta la durata del periodo di sospensione - e quindi fino al 31 dicembre 2011 - potranno continuare ad escludere dal calcolo dell'acconto sul reddito imponibile a fini IRES il reddito di tali fabbricati locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione;
il provvedimento in esame non concede invece ai proprietari che pagano l'IRPEF il vantaggio fiscale prima previsto; pertanto, i redditi da locazione su immobili - anche se locati a particolari categorie di conduttori - ai soli fini dell'acconto IRPEF 2012, concorreranno alla formazione dell'imponibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di confermare ai proprietari degli immobili locati a conduttori con basso reddito previsti dalla proroga per il 2011 i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2006, in base al quale il canone di locazione riveniente da tali immobili non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche;
ad escludere, viceversa, da tale vantaggio fiscale particolari categorie di proprietari che il decreto in esame continua a beneficiare, e in particolare le casse professionali, le compagnie di assicurazione, gli istituti bancari e le società possedute da tali soggetti.
9/4086/167. (Testo modificato nel corso della seduta).Motta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Viola, Codurelli.