ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: CHIAPPORI GIACOMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/16
presentato da
GIACOMO CHIAPPORI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 54, reca disposizioni in materia di lavoro;
la Cassazione-sezione lavoro, con l'ordinanza interlocutoria del 28 gennaio 2011, n. 2112, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui fissa un'indennità onnicomprensiva a titolo di indennizzo, per l'esiguità del risarcimento prevista in caso di apposizione illegittima del termine;
va preso atto della specificità e peculiarità del settore turistico-alberghiero - peraltro ribadite nella circolare n. 34/2010 del ministro del lavoro e delle politiche sociali - che necessita di modalità organizzative altamente flessibili;
l'elemento della stagionalità che caratterizza il settore turistico-alberghiero mal si concilia con la previsione di legge di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in caso di illegittima apposizione del termine, giacché la stagionalità presuppone la concentrazione dell'attività lavorativa in taluni periodi dell'anno alternati a periodi di totale inattività;
l'articolo 21 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con il comma 1-bis ha introdotto nel decreto legislativo n. 368 del 2001 l'articolo 4-bis, recante una norma transitoria volta a derogare il principio della trasformazione del contratto da tempo determinato in a tempo indeterminato, disponendo con riguardo ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 133 del 2008 che in caso di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001) il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore con un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, cioè al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti;
finora i giudici hanno interpretato il predetto indennizzo di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 112 del 2008 come aggiuntivo e non sostitutivo alle mensilità dovute fino alla chiusura della controversia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare con urgenza provvedimenti di propria competenza atti a chiarire la portata delle norme controverse di cui in premessa, con particolare riferimento al settore turistico-alberghiero.
9/4086/16. (Testo modificato nel corso della seduta).Chiappori.