ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/158

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: CARRA MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
PIZZETTI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
PEPE MARIO (PD) PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/158
presentato da
MARCO CARRA
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il Governo continua a non adottare provvedimenti per contrastare la crisi del settore agricolo e offre soluzioni illegittime solo ad alcuni referenti del mondo agricolo consentendo, ancora una volta, con la questione delle quote latte, il non rispetto delle regole ed esponendo l'Italia e tutti i cittadini al rischio di pesanti sanzioni monetarie decise dall'Unione europea;
l'articolo 2, comma 12-duodecies, sospende fino al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte; all'ultima proroga semestrale aveva provveduto l'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
i piani di rateizzazione oggetto delle proroghe derivano da due fonti normative, il decreto-legge 49/2003 e il decreto-legge 5/2009;
il decreto-legge 49/2003 ha stabilito un piano di rateizzazione senza interessi, oggetto di un accordo politico tra l'Italia e l'Unione europea, per consentire ai produttori di estinguere i propri debiti per l'eccesso di produzione lattiera nei periodi dal 1995/96 al 2001/02; l'accordo politico recepito nella Decisione 2003/530/CE stabiliva che l'aiuto che la Repubblica italiana intendeva concedere ai produttori di latte, peraltro a questi sostituendosi nel pagamento degli importi da essi dovuti, viene «eccezionalmente considerato compatibile con il mercato» rispettando precise condizioni di ricostituzione del debito;
è importante sottolineare che la suddetta decisione non è stata senza costi per l'Italia; infatti le è stato imposto di riconoscere un debito pari a 1.386,5 milioni di euro corrispondenti al prelievo totale oggetto del piano di rateizzo e tale debito, suddiviso in tre annualità di pari importo, è stato poi assolto con la decurtazione per tre anni degli aiuti comunitari trasferiti all'Italia a valere sul FEAGA;
ad oggi, dell'importo anticipato dallo Stato italiano restano da riscuotere ancora 678 milioni di euro e su quota parte di tale cifra la Commissione europea ha aperto un fascicolo chiedendo informazioni all'Italia per evitare l'apertura della procedura di infrazione;
è opportuno rimarcare come tale accordo del 2003 fosse stato preceduto da un primo accordo del 21/10/94 sulla mancata applicazione del regime delle quote latte nel periodo dal 1988/89 al 1992/93. Il prelievo nazionale dovuto risultò pari a 1870 milioni di euro che furono interamente posti a carico del bilancio pubblico suddivisi in quattro anni;
il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con l'articolo 8-quater ha definito un nuovo piano di rateizzazione, per somme non inferiori a 25.000 euro delle multe relative a qualunque campagna lattiera precedente a quella allora in corso del 2008-2009;
il piano di rientro previsto dal decreto-legge n. 5 è stato oggetto esclusivamente di negoziati verbali con la Commissione europea, concludendosi con un gentlemen's agreement. In merito peraltro, il Commissario europeo Ciolos, nella propria lettera indirizzata al ministro dell'agricoltura, protocollo DC/abv D(2010) 1175 sottolinea che il piano del 2009 «non si fonda direttamente sul diritto dell'Unione europea [ma] mira ad agevolare la gestione finanziaria dell'onere, per i produttori, di pagare tutte le somme dovute a titolo del prelievo suddetto. Perciò, se sospendesse l'applicazione di tale piano l'Italia sarebbe ancora più distante dall'adempimento dei suoi obblighi di riscossione ai sensi del diritto dell'Unione europea». Il Commissario europeo, dopo aver ricordato la preoccupante lentezza con la quale l'Italia opera l'esazione dei prelievi, aggiungeva che «se l'emendamento dovesse essere adottato (si tratta della prima proroga fatta con il decreto-legge 78/2010 ndr.) la Commissione sarebbe costretta ad avviare la procedura appropriata ai sensi del Trattato»;
per il periodo che va dal 2002/2003 al 2008/2009, oggetto della rateizzazione ex decreto-legge n. 5 del 2009, per le multe dovute dai produttori di latte, la Comunità ha nel frattempo ridotto annualmente i trasferimenti all'Italia a titolo di aiuti all'agricoltura: per l'intero periodo il prelievo nazionale dovuto, e trattenuto, è stato pari a 1.151 milioni di euro, di questi restano da riscuotere 1.030 milioni di euro;
sommando tutti i debiti dei produttori lattiero caseari anticipati dallo Stato italiano e in gran parte sottratti dall'Unione europea dai trasferimenti all'Italia per l'agricoltura, in particolare a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) si arriva alla cifra enorme di 4.407,5 milioni di euro (1.870 milioni di euro per campagna dal 1988 al 1993 + 1.386,5 milioni di euro per campagna dal 1995 al 2002 + 1.151 milioni di euro per campagna dal 2003 al 2009) di cui, al momento, solo 829 milioni di euro sono stati effettivamente riscossi dallo Stato italiano ai produttori lattiero caseari; 1.870 milioni sono stati direttamente posti a carico del bilancio dello Stato e 1.708 milioni di euro sono ancora da riscuotere con i cosiddetti piani di rateizzazione;
la legge 4 febbraio 2005, n. 11, all'articolo 16-bis, concede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario e della conseguente instaurazione delle procedure di infrazione;
in particolare il comma 3 dispone che lo Stato può esercitare il diritto di rivalsa per quel che attiene le regolazioni finanziarie a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali;
la decisione 2003/530/CE stabilisce che l'aiuto che la Repubblica italiana intendeva concedere ai produttori di latte per le campagne dal 1992 al 2002 dovesse essere detratto a valere sui fondi FEAGA;
la Commissione europea ha aperto due fascicoli sull'Italia in relazione alle multe sulle quote latte che potrebbero instaurare una procedura di infrazione; il primo è relativo alla gestione delle multe quote latte tra il 1995 e il 2009 per la quale l'Europa chiede lumi all'Italia sul fatto che non ha ancora provveduto a recuperare le somme dovute dagli allevatori e, tale evenienza, potrebbe configurarsi come aiuto di Stato; il secondo è relativo alle proroghe dei termini di pagamento delle quote latte disposte da ultimo con il provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare con la massima celerità al fine di provvedere nei tempi richiesti dall'Unione europea alla riscossione delle multe dovute dagli allevatori al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;
nel caso in cui non ottemperasse agli obblighi richiesti dall'Unione europea, ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 7, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, qualora per l'Italia si instaurino procedure di infrazione derivanti dalla gestione delle multe sulle quote latte tra il 1995 e il 2009 e dalle proroghe dei termini di pagamento delle multe come da ultimo disposto con l'articolo 2, comma 12-duodecies del provvedimento in esame.
9/4086/158. (Testo modificato nel corso della seduta).Marco Carra, Zucchi, Pizzetti, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Codurelli.