ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03725/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 376 del 30/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: PISO VINCENZO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SALTAMARTINI BARBARA POPOLO DELLA LIBERTA' 30/09/2010
SAMMARCO GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/09/2010
ARACRI FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/09/2010
BIAVA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/09/2010
BACCINI MARIO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/09/2010
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 30/09/2010
BARBARO CLAUDIO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 30/09/2010
PROIETTI COSIMI FRANCESCO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 30/09/2010


Stato iter:
30/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/09/2010
GIACHINO BARTOLOMEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/09/2010

PARERE GOVERNO IL 30/09/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/09/2010

CONCLUSO IL 30/09/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3725/6
presentato da
VINCENZO PISO
testo di
giovedì 30 settembre 2010, seduta n.376

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 4, decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 ha previsto che «Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione entro il 30 aprile 2011 del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS spa, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.»;
l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha previsto una fase transitoria decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge stesso (cioè dal mese di luglio 2010) e fino alla data di applicazione dei pedaggi prevista al comma 1 del medesimo articolo del decreto-legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, durante la quale ANAS Spa è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di esazione sono individuate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 15;
l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha precisato che «Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione»;
quanto ai profili finanziari di quanto disposto la norme produce i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica: 83 milioni per il 2010; 200 per il 2011; 315 per il 2012 e 315 per il 2013, la sua mancata applicazione provocherebbe allo stato la necessità di trovare altrove tali risorse economiche;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2010 è stata data attuazione al comma 2 in esame approvando la prevista maggiorazione tariffaria forfetaria transitoria e fornendo l'elenco delle stazioni e dei raccordi interessati dal provvedimento. A tal proposito per quanto riguarda la città di Roma si ricorda che non si impone alcun pedaggio la percorrenza del Grande Raccordo Anulare per gli spostamenti da una parte all'altra della città;
i caselli interessati sono: Roma Nord e Fiano Romano sull'A1; Roma Est, Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona sull'asse per l'Aquila; Roma Sud sull'Autostrada del Sole; Roma Ovest e Maccarese Fregene sulla Roma-Fiumicino;
le altre stazioni italiane interessate dagli aumenti forfetari sono: Nocera (A3), Cava de' Tirreni (A3), San Gregorio (Al 8), Buonfornello (A20), Mercato S. Severino (A30), Avellino Est (A16), Firenze-Certosa (A1), Valdichiana (Al), Ferrara Sud (A13), Benevento (A16), Falchera (A55), Bruere (A55), Settimo Torinese (A55), San Benedetto del Tronto (A14), Chieti-Pescara (A25), Pescara Ovest Chieti (A 14), Lisert (A4);
il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato oggetto di ricorsi al giudice amministrativo che ha accolto le domande di sospensione cautelare, affermando che sembra fondato il motivo di ricorso circa la necessità che il pedaggio sia riscosso per l'effettiva percorrenza delle infrastrutture autostradali gestite da. ANAS e non mediante una stima della loro utilizzazione basata sul fatto che si attraversa una stazione di esazione di autostrade in concessione che si interconnette con un'autostrada in gestione ANAS;
sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2010, n. 106, 5a Serie Speciale - Contratti pubblici, la direzione generale dell'Anas S.p.A. ha pubblicato il bando di gara per la fornitura e messa in opera di un sistema di pedaggiamento senza barriere sulle autostrade ed i raccordi autostradali ANAS, e correlati servizi di manutenzione, gestione operativa del sistema di esazione e riscossione dei pedaggi;
al riguardo il presidente dell'ANAS ha specificato che il bando di gara: «è un atto dovuto per dare seguito a quanto previsto dalla legge» aggiungendo inoltre che ANAS sta «pensando a forme di agevolazioni, a soluzioni di equità per quegli utenti che usano di più le autostrade e i raccordi interessati. Pensiamo, ad esempio, a forme di abbonamento a condizioni scontate.»;
allo stato la società ANAS è tenuta ad utilizzare le risorse ricavate dalle gestione delle infrastrutture per la manutenzione ed il miglioramento delle medesime;
è del tutto evidente il disagio procurato dalla norma in oggetto, soprattutto per quei cittadini che ogni giorno utilizzano autostrade e raccordi autostradali per recarsi a lavoro; secondo i dati resi noti dal CENSIS nel mese di marzo 2008, sono più di 13 milioni i pendolari in Italia (pari al 22,2 per cento della popolazione residente). Un dato cresciuto fra il 2001 e il 2007 del 35,8 per cento pari ad un incremento di 3,5 milioni di persone. Secondo l'indagine ISTAT il treno viene utilizzato dal 14,8 per cento dei pendolari, cioè più di 1,9 milioni di persone, per spostarsi in ambito locale e metropolitano, come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi;
ancora più persone invece si spostano con mezzi propri, anche a causa di inefficienze del sistema di trasporto pubblico locale. Ed è proprio su queste persone che graverà l'onere di tale disposizione; famiglie di pendolari che rappresentano, in gran parte, quella fascia di cittadinanza che più delle altre ha risentito degli effetti della crisi economica, e che magari hanno ritenuto più opportuno trasferirsi fuori dai centri urbani proprio per risparmiare;
alla luce della situazione di incertezza, determinatasi a seguito dell'intervento del giudice amministrativo, che ha prodotto effetti immediati sulle finanze dello Stato, delle difficoltà oggettive di attuazione di una simile norma in aeree urbane densamente popolate, e della penalizzazione che tale norma provocherebbe a carico dei moltissimi lavoratori pendolari,

impegna il Governo

valutare l'opportunità di intervenire, anche in occasione di provvedimenti di natura economico-finanziaria, a favore dei pendolari, escludendo determinati tratti di autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa interessati da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari, dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 o, in alternativa, prevedendo forme di esenzione, anche diversificate per tali utenti;
ad intervenire affinché le risorse economiche derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal citato articolo 15, comma 1, vengano vincolate ad investimenti infrastrutturali specifici localizzati nell'area di insediamento della tratta autostradale sottoposta a pedaggio che le ha determinate.
9/3725/6. Piso, Saltamartini, Sammarco, Aracri, Biava, Baccini, Di Biagio, Barbaro, Proietti Cosimi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

appalto pubblico

autostrada

costo d'investimento

gara d'appalto

manutenzione

pedaggio

risorsa economica

sicurezza stradale

tariffa stradale

tariffazione delle infrastrutture

tassa di transito