Legislatura: 16Seduta di annuncio: 365 del 04/08/2010
Primo firmatario: MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 04/08/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TORRISI SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 04/08/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2010 GIACHINO BARTOLOMEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 04/08/2010
PARERE GOVERNO IL 04/08/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2010
CONCLUSO IL 04/08/2010
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone, all'articolo 6, comma 19, che: «Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma»;
le previsioni del predetto comma riguardano le società partecipate non quotate che abbiano registrato tre esercizi consecutivi negativi ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;
tale disposizione potrebbe risultare potenzialmente applicabile ad importanti realtà aeroportuali, circa 18, già titolari di gestione totale o per le quali è in corso l'istruttoria finalizzata al relativo rilascio, che hanno registrato, nel periodo 2006-2008, perdite di esercizio e, conseguentemente, hanno dovuto procedere a ricapitalizzazioni al fine di adeguare l'entità del capitale ai minimi previsti dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
le linee guida Enac, approvate con decreto interministeriale dei ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2008, impongono per dette società l'ottemperanza ai seguenti criteri propedeutici ed indispensabili per la sottoscrizione dei contratti di programma:
il ripianamento delle perdite dell'ultimo bilancio d'esercizio nonché di quelle precedenti;
il versamento dell'intero capitale sociale nel rispetto delle previsioni degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale n. 521 del 1997;
il permanere dei requisiti minimi di capitale sociale per tutta la durata della gestione aeroportuale;
l'eventuale applicazione "tout-court" della disposizione in esame determinerebbe:
un grave danno economico-finanziario in capo alle amministrazioni pubbliche, che per anni hanno sostenuto rilevanti programmi di sviluppo aeroportuale e che proprio ora, nella fase finale di rilascio delle gestioni totali e dunque di valorizzazione dei loro investimenti, si vedrebbero private della possibilità di conseguire una remunerazione del capitale investito, con conseguenti riflessi di danno erariale e limitazioni al diritto alla mobilità;
il mancato adeguamento dei valori di capitale minimo con il conseguente venir meno in capo alle società di gestione dei requisiti societari e soggettivi previsti dalle norme di settore ed il conseguente avvio, da parte dell'Enac, del procedimento di revoca della gestione totale,
impegna il Governo
al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti di capitale normativamente stabiliti, in aderenza alle disposizioni di cui all'articolo 2447 del codice civile alle quali espressamente rimanda lo stesso legislatore, ad adottare le opportune iniziative normative affinché la disposizione richiamata in premessa non trovi applicazione nei confronti delle società di gestione aeroportuale.
9/3646/5.(versione corretta) Marinello, Torrisi.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2010 0078, ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE (ENAC)
EUROVOC :aumento di capitale
aviazione civile
capitale sociale
conto
contratto
contratto di prestazione di servizi
norme giuridiche sulla concorrenza
prestazione di servizi
pubblica amministrazione
servizio
societa' in partecipazione