Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: VERSACE SANTO DOMENICO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 CALEARO CIMAN MASSIMO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 28/07/2010 BERARDI AMATO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 BARBARESCHI LUCA GIORGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 MAZZUCA GIANCARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 PORCU CARMELO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 DI BIAGIO ALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 VIGNALI RAFFAELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 SAVINO ELVIRA POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 GASBARRA ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 RAISI ENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 PERINA FLAVIA POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 BOCCHINO ITALO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/07/2010 GALLETTI GIAN LUCA UNIONE DI CENTRO 28/07/2010 DE POLI ANTONIO UNIONE DI CENTRO 28/07/2010 OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO 28/07/2010 LIBE' MAURO UNIONE DI CENTRO 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 52, comma 1, del provvedimento in esame introduce un'interpretazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con il prevedere che la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie;
la norma non è omogenea né conferente con il decreto-legge in cui è contenuta; per questi motivi la proposta emendativa n. 2.15 del medesimo contenuto di cui all'Atto Camera n. 3350 è stata giudicata non ammissibile dalle Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati;
tale norma, lungi dall'essere interpretativa, è una norma innovativa che si sovrappone ad una legge ancora in vigore. L'articolo 52, comma 1, infatti, prevede puntualmente una «nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private» laddove l'articolo 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999 fa semplicemente riferimento alla «nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche». Mette il conto di rilevare come solo le norme di interpretazione autentica prive di effetti innovativi possono avere efficacia retroattiva e non è questa la fattispecie in cui ricade l'articolo 52 in esame, che quindi contrasta con i principi costituzionali;
la norma confligge con un disegno di legge in esame al Consiglio dei Ministri che regolamenterà in via definitiva le fondazioni che non esercitano il controllo sulle società bancarie e che trovano il loro ambito normativa nel Titolo II, Libro I, del codice civile;
dal punto di vista sostanziale la norma, contravvenendo ai principi di civiltà giuridica connessi alla certezza del diritto, travolge una pronuncia del TAR Lazio (sentenza n. 12532/2009) la quale, sul tema della vigilanza sulle fondazioni ex bancarie, è chiarissima ed univoca nell'affidarne i poteri alle prefetture ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000;
sul punto specifico della vigilanza v'è concordia, anche da parte della giurisprudenza costituzionale, nel ritenere che i poteri prefettizi siano idonei a realizzare la necessaria sovraintendenza sulle fondazioni ex bancarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative che tengano conto della posizione peculiare, in termini di assetti di vigilanza, delle fondazioni ex bancarie, così come acclarata dalla giurisprudenza costituzionale e, recentemente, dal TAR del Lazio, nonché degli interessi coinvolti, dello scopo e delle attività delle fondazioni ex bancarie, in sede riforma del Titolo II del Libro I del codice civile.
9/3638/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace, Antonino Foti, Calearo Ciman, Berardi, Barbareschi, Mazzucca, Porcu, Di Biagio, Realacci, Vignali, Savino, Gasbarra, Raisi, Renato Farina, Perina, Bocchino, Galletti, De Poli, Occhiuto, Libè.
EUROVOC :fondazione
persona giuridica
potere di controllo
retroattivita' della legge