Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: FORMISANO ANIELLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 28/07/2010 CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto-legge in esame riguarda l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Si prevede che i titolari di diritti reali sugli immobili che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione, sono obbligati a presentare entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. L'Agenzia del Territorio, successivamente rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia;
l'emersione dell'immobile è prevista solamente ai fini della regolarizzazione catastale e quindi non sana eventuali altri illeciti, come, per esempio, gli abusi edilizi;
secondo le stime contenute nella relazione tecnica, che accompagna il provvedimento in esame, tale recupero dovrebbe riguardare 1,3 milioni di unità, con una corrispondente rendita catastale di circa 627 milioni di euro. Le regolarizzazioni previste potrebbero incidere sull'IRPEF (la relazione tecnica stima un recupero di gettito di 104 milioni di euro annui) e - ma non viene quantificato l'eventuale gettito - sui tributi regionali e locali;
va peraltro sottolineato, con riguardo ai controlli in merito alla conformità urbanistico-edilizia, che il testo del provvedimento non distingue fra le varie tipologie di immobili non dichiarati al catasto: se si tratti di fabbricati costruiti secondo le prescrizioni del piano regolatore generale, di fabbricati che non abbiano più il requisito della ruralità, oppure di immobili edificati in zona incompatibile con la destinazione urbanistica;
la norma quindi non esclude espressamente dalla sanatoria catastale gli edifici non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, perché ad esempio realizzati in aree vincolate, accrescendo le problematiche giuridiche e finanziarie della disposizione;. In pratica senza alcuna chiara norma di esclusione, si rischia di legittimare tutto l'esistente senza alcun tipo di vincolo;
se è evidente che non tutte le «case fantasma» costituiscono un illecito penale, è però certo che un immobile abusivo è necessariamente «fantasma». In quest'ultimo caso è però molto difficile ipotizzare che un proprietario di un immobile abusivo lo denunci al catasto regolarizzandosi conseguentemente dal punto di vista fiscale (ma non da quello urbanistico), sapendo che detto immobile rischia di venire demolito. In caso di abuso, infatti, la regolarizzazione equivale a mettere i propri dati a disposizione del comune, che sarebbe tenuto ad intervenire anche per la eventuale demolizione, ove prevista. Peraltro buona parte delle «case fantasma» sono ubicate in quelle aree - come i centri minori o zone di campagna - in gran parte coperte da vincoli paesaggistici;
quanto suddetto, nonché il rischio che il gettito previsto dalla regolarizzazione catastale risulti sensibilmente inferiore alle stime attese dal Governo, fa temere un condono edilizio come corollario della regolarizzazione catastale, in mancanza della quale è infatti incerto che lo Stato incassi il maggior gettito atteso entro fine anno;
nel giugno scorso il Governo ha comunque più volte escluso ogni possibilità di un nuovo condono edilizio,
impegna il Governo:
a prevedere che la regolarizzazione catastale prevista dal decreto-legge in esame sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo comunque gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico;
a non adottare alcuna iniziativa finalizzata alla riproposizione del condono edilizio.
9/3638/37. Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano.
EUROVOC :abitazione
catasto
edificio
fiscalita'
idrogeologia
proprieta' patrimoniale
sismologia
urbanistica