ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/331

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: CIOCCHETTI LUCIANO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DIONISI ARMANDO UNIONE DI CENTRO 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/331
presentato da
LUCIANO CIOCCHETTI
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7, al comma 1, prevede la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL che, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, succede in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso ISPESL;
lo stesso comma 1 precisa che la soppressione dell'ISPESL è attuata al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività;
il comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, per quanto riguarda l'ISPESL, che, con decreti di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, siano trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente soppresso, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura della gestione alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge;
a norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro;
l'attività dell'ISPESL, la sua esperienza consolidata e le varie professionalità del personale di ruolo e a contratto in esso integrato costituiscono un insostituibile patrimonio di conoscenza e di competenze, il cui apporto risulta essenziale ai fini di una efficace politica nazionale di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
l'ISPESL è interlocutore privilegiato di numerosi enti istituzionali, centrali e periferici, nonché di varie organizzazioni rappresentative di imprese e lavoratori, per tutte le questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, collaborando in numerosi progetti di prevenzione e vigilanza in tale settore;
l'ISPESL è altresì referente nazionale delle istituzioni comunitarie, in particolare dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA), per tutti i progetti in tale settore, e come tale destinatario di importanti finanziamenti, che verrebbero persi ove non si garantisse la continuità dell'esercizio delle sue funzioni;
l'ISPESL si qualifica in modo specifico per la sua natura di ente di ricerca, laddove l'INAIL è, diversamente, un ente con finalità precipuamente assicurative, il che potrebbe comportare la necessità di adeguamenti sul piano organizzativo e normativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, nel processo di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell' ISPESL, soluzioni organizzative tali da garantire, da parte dell'INAIL, la continuità del pieno esercizio di tutte le funzioni precedentemente svolte dall' ISPESL, come stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002 e con garanzia dell'autonomia della ricerca;
ad assicurare, per quanto concerne in particolare il trasferimento delle risorse umane, la salvaguardia di tutte le professionalità attualmente in servizio presso l'ISPESL, sia con rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e della normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione;
a garantire il subentro dell'INAIL anche in tutti i progetti di ricerca, di collaborazione, di consulenza a qualsiasi titolo definiti, in sede nazionale ed internazionale, nei quali è attualmente presente l'ISPESL, con le medesime modalità e condizioni, con particolare riguardo ai rapporti instaurati con gli organismi comunitari e, conseguentemente, all'acquisizione e all'utilizzo dei relativi finanziamenti;
ad introdurre tutte le modifiche normative, statutarie e regolamentari necessarie per consentire all'INAIL di svolgere le funzioni precedentemente esercitate dall' ISPESL e la prosecuzione dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi i rapporti di lavoro in essere con il personale attualmente in servizio.
9/3638/331.(Testo modificato nel corso della seduta)Ciocchetti, Dionisi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO ( ISPESL )

EUROVOC :

centro di ricerca

contratto di lavoro

luogo di lavoro

personale a contratto

prevenzione delle malattie

progetto di ricerca

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro