ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/330

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: DELFINO TERESIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/07/2010
Resoconto DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO
 
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/07/2010

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/330
presentato da
TERESIO DELFINO
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recita al quinto comma che: «All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.»;
sempre l'articolo 12 della suddetta legge al comma 7 prevede che: «I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833»;
l'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, interpreta l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nel senso che: «l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno»;
non è condivisibile costringere l'handicap in un cordone sanitario limitante rispetto alla sua dimensione sociale. L'handicap non è né può essere inteso come una questione esclusivamente di carattere sanitario quanto piuttosto dovrebbe investire tutta la società in tutte le sue espressioni;
l'atto di indirizzo e coordinamento di cui sopra non è stato ancora emanato,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 12, comma 7, della legge n. 104 del 1992 ai fini di promuovere e sostenere la questione dell'handicap non come una problematica limitatamente sanitaria bensì sociale.
9/3638/330.Delfino.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0104

EUROVOC :

adattamento scolastico

alunno

disabile

insegnante

istruzione

residenza

servizio sanitario