ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/318

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIUTO ROBERTO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/318
presentato da
ROBERTO OCCHIUTO
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 11, prevede per le regioni sottoposte ai piani di rientro in cui operi il commissario ad acta per l'attuazione del piano medesimo che si proceda, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati (nel settore sanitario) e che predisponga un piano che individui modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi;
viene, altresì, introdotto il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2010 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli armi 2010-2012;
tale divieto era già previsto per il 2010 dall'articolo 2, comma 89 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) ma, in virtù della novella di cui all'articolo 1, comma 23-vicies del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, esso è stato riferito solo ai primi due mesi dell'anno;
secondo la relazione illustrativa al disegno di legge tale divieto è diretto ad evitare che le procedure esecutive compromettano, rallentino o addirittura impediscano l'attuazione del citato piano dei pagamenti;
tuttavia tale norma rischia di far chiudere le imprese che operano con il servizio sanitario nazionale e avrà come effetto di inaridire ogni fonte di credito, per non parlare delle pesantissime ricadute occupazionali;
si tratta di una norma tesa solo a proteggere le Asl che hanno dimostrato concretamente di non saper gestire le risorse loro affidate o di gestirle irresponsabilmente che condanna tutte quelle imprese che hanno dimostrato di aver rispettato i Piani di contenimento della spesa sanitaria, ricevendo in cambio i ritardi nei rimborsi e l'insolvenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa.
9/3638/318.(Testo modificato nel corso della seduta)Occhiuto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

cessazione d'attivita'

conseguenza economica

debito

pagamento

prestazione di servizi

rimborso

servizio sanitario

spese sanitarie