Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: OCCHIUTO ROBERTO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 11, prevede per le regioni sottoposte ai piani di rientro in cui operi il commissario ad acta per l'attuazione del piano medesimo che si proceda, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati (nel settore sanitario) e che predisponga un piano che individui modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi;
viene, altresì, introdotto il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2010 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli armi 2010-2012;
tale divieto era già previsto per il 2010 dall'articolo 2, comma 89 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) ma, in virtù della novella di cui all'articolo 1, comma 23-vicies del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, esso è stato riferito solo ai primi due mesi dell'anno;
secondo la relazione illustrativa al disegno di legge tale divieto è diretto ad evitare che le procedure esecutive compromettano, rallentino o addirittura impediscano l'attuazione del citato piano dei pagamenti;
tuttavia tale norma rischia di far chiudere le imprese che operano con il servizio sanitario nazionale e avrà come effetto di inaridire ogni fonte di credito, per non parlare delle pesantissime ricadute occupazionali;
si tratta di una norma tesa solo a proteggere le Asl che hanno dimostrato concretamente di non saper gestire le risorse loro affidate o di gestirle irresponsabilmente che condanna tutte quelle imprese che hanno dimostrato di aver rispettato i Piani di contenimento della spesa sanitaria, ricevendo in cambio i ritardi nei rimborsi e l'insolvenza,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa.
9/3638/318.(Testo modificato nel corso della seduta)Occhiuto.
EUROVOC :cessazione d'attivita'
conseguenza economica
debito
pagamento
prestazione di servizi
rimborso
servizio sanitario
spese sanitarie