Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: FORMISANO ANNA TERESA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
il comma 16-bis dell'articolo 19, modificando l'articolo 58, comma 7, del decreto-legge 112/2008, prevede che anche per le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) di cui alla legge 560/1993 (secondo la quale sono alloggi e.r.p. quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 52/1976, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 60/1963, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale) vi è la possibilità di individuare forme di valorizzazione alternative rispetto alla procedura individuata dalla citata legge n. 560 del 1993, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;
la legge n. 560/1993, modificata dalla legge n. 136 del 1999, ha consentito agli enti proprietari di alloggi e.r.p. di porre in vendita parte dei patrimonio immobiliare amministrato, definendo i requisiti richiesti agli acquirenti, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, la destinazione delle risorse così acquisite, fissando altresì una percentuale massima, pari al settantacinque per cento, del patrimonio alienabile nel territorio di ciascuna provincia;
il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che siano regioni, province, comuni e altri enti locali a disporre l'individuazione, con delibera del proprio organo di Governo e in base della documentazione dei propri archivi ed uffici, dei singoli beni immobili che ricadono nel territorio di propria competenza; tali beni devono essere non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dismessi;
la disposizione introdotta dal comma 16-bis dell'articolo 19 significherebbe estendere il meccanismo delle cartolarizzazioni al processo di dismissione delle case popolari, un meccanismo di finanziamento che ha già provocato ingenti danni al patrimonio degli enti previdenziali pubblici;
le conseguenze che si avrebbero se Regioni e enti locali adottassero questa procedura sarebbero gravi, in quanto si incentiverebbe la svendita del patrimonio pubblico esistente in blocco al sistema creditizio per monetizzare qualcosa subito, ma Regioni ed enti locali ricaverebbero da queste dismissioni risorse ulteriormente dimezzate a fronte della perdita della proprietà patrimonio: si privatizzerebbe da subito il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, sostanzialmente eliminando la gestione pubblica degli IACP e degli ATER,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi della norma sopra citata, introdotta nel decreto-legge in esame nel corso dell'esame al Senato, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad evitare di estendere alla privatizzazione delle case popolari il processo della cartolarizzazione degli immobili pubblici.
9/3638/317.(Testo modificato nel corso della seduta)Anna Teresa Formisano, Compagnon.
EUROVOC :abitazione
casa popolare
credito
ente locale
ente pubblico
ente pubblico territoriale
fissazione dei prezzi
prezzo di vendita
privatizzazione
proprieta' immobiliare
sistema di finanziamento