ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/316

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: MANTINI PIERLUIGI
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLETTI GIAN LUCA UNIONE DI CENTRO 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/07/2010
Resoconto MANTINI PIERLUIGI UNIONE DI CENTRO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

DISCUSSIONE IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/316
presentato da
PIERLUIGI MANTINI
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
con una modifica introdotta al Senato alla manovra correttiva viene prevista la possibilità per le imprese di compensare i propri crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con eventuali debiti iscritti a ruolo;
in particolare, dal 1o gennaio 2011 le imprese che hanno crediti certi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione potranno richiedere apposita certificazione alla stessa, utile per compensare successivamente eventuali debiti nei confronti di Equitalia Spa;
tale possibilità, tuttavia, non è concessa ai professionisti, molti dei quali vantano consistenti crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per il lavoro professionale svolto;
non si comprendono i motivi di tale esclusione anche alla luce del fatto che nei provvedimenti adottati in questi mesi dal Governo per fare fronte alla crisi economica, non è stato previsto nulla per sostenere la categoria delle professioni che soffre, forse più di altri settori, i disagi economici imposti dalla congiuntura sfavorevole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di tipo legislativo volte consentire anche ai professionisti di beneficiare dell'opportunità della compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con gli eventuali debiti iscritti a ruolo.
9/3638/316.Mantini, Galletti,

La Camera,
premesso che:
il comma 16-bis dell'articolo 19, modificando l'articolo 58, comma 7, del decreto-legge 112/2008, prevede che anche per le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) di cui alla legge 560/1993 (secondo la quale sono alloggi e.r.p. quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 52/1976, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 60/1963, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale) vi è la possibilità di individuare forme di valorizzazione alternative rispetto alla procedura individuata dalla citata legge n. 560 del 1993, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;
la legge n. 560/1993, modificata dalla legge n. 136 del 1999, ha consentito agli enti proprietari di alloggi e.r.p. di porre in vendita parte dei patrimonio immobiliare amministrato, definendo i requisiti richiesti agli acquirenti, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, la destinazione delle risorse così acquisite, fissando altresì una percentuale massima, pari al settantacinque per cento, del patrimonio alienabile nel territorio di ciascuna provincia;
il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che siano regioni, province, comuni e altri enti locali a disporre l'individuazione, con delibera del proprio organo di Governo e in base della documentazione dei propri archivi ed uffici, dei singoli beni immobili che ricadono nel territorio di propria competenza; tali beni devono essere non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dismessi;
la disposizione introdotta dal comma 16-bis dell'articolo 19 significherebbe estendere il meccanismo delle cartolarizzazioni al processo di dismissione delle case popolari, un meccanismo di finanziamento che ha già provocato ingenti danni al patrimonio degli enti previdenziali pubblici;
le conseguenze che si avrebbero se Regioni e enti locali adottassero questa procedura sarebbero gravi, in quanto si incentiverebbe la svendita del patrimonio pubblico esistente in blocco al sistema creditizio per monetizzare qualcosa subito, ma Regioni ed enti locali ricaverebbero da queste dismissioni risorse ulteriormente dimezzate a fronte della perdita della proprietà patrimonio: si privatizzerebbe da subito il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, sostanzialmente eliminando la gestione pubblica degli IACP e degli ATER,

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ( IACP )

EUROVOC :

abitazione

ente locale

ente pubblico

ente pubblico territoriale

fissazione dei prezzi

prezzo di vendita

proprieta' immobiliare

pubblica amministrazione

sistema di finanziamento