ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/315

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/315
presentato da
AMEDEO CICCANTI
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
è opportuno e necessario conciliare l'interesse primario delle amministrazioni pubbliche a poter liberamente valutare la rispondenza del trattamento in servizio ad un interesse attuale dell'amministrazione con quello, parimenti prioritario, di razionalizzare la spesa nel settore pensionistico ed allineare la normativa italiana in materia previdenziale a quella degli altri Stati europei;
già nel 2004 la Banca Centrale Europea, operando un raffronto tra i diversi sistemi previdenziali, ebbe modo di definire il nostro sistema pensionistico «alquanto anomalo» rispetto a quello europeo, in quanto dalla relazione annuale risultava che il numero dei pensionati italiani era di gran lunga superiore in rapporto a quello dei contribuenti;
il documento analitico terminava con la seguente considerazione: «Obiettivo principale della maggior parte degli sforzi di riforma nel settore delle pensioni è quello di aumentare l'età effettiva del pensionamento creando gli incentivi per un allungamento della vita lavorativa e aumentando i periodi contributivi necessari ad ottenere il diritto alle prestazioni»;
analoghe considerazioni venivano svolte dall'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) qualche tempo dopo, quando evidenziava in particolare che nella fascia di età compresa tra i 60 e i 65 anni, la percentuale di popolazione attiva in Italia si ferma al 19 per cento rispetto alla media dei Paesi industrializzati che superano abbondantemente il 35 per cento;
recentemente anche il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha confermato che in Italia, nella fascia di età compresa tra i 60 e i 65 anni lavora solo il 19 per cento della popolazione attiva, rispetto al 33 per cento dei tedeschi e degli spagnoli, del 45 per cento degli inglesi e del 60 per cento degli svedesi;
a riguardo, appare significativo annotare il pensiero del premio nobel, Franco Modigliani, grande assertore dell'innalzamento dell'età pensionabile, che parlando di equità sociale già si espresse in questi termini: «Una spesa pensionistica eccessiva sottrae sicuramente risorse ad altri investimenti pubblici che maggiormente possono contribuire allo sviluppo di un Paese»;
il complesso sistema legislativo italiano in materia di previdenza è stato costruito nel tempo sulla base di queste logiche di pensiero, tant'è vero che il decreto-legge 28 maggio 2004, all'articolo 1-quater consente alla maggior parte dei dipendenti pubblici di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, subordinando la valutazione della permanenza in servizio alle effettive esigenze dell'amministrazione di appartenenza;
tuttavia, i commi 35 novies e decies dell'articolo 17 del decreto in esame, dispongono che le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici,

impegna il Governo

alla luce delle considerazioni svolte in premessa ed in sintonia con le strategie promosse dall'Unione europea, di valutare attentamente l'opportunità di modificare la disciplina vigente limitando la risoluzione dei rapporti di lavoro al personale dipendente che abbia raggiunto entrambe i requisiti dell'anzianità contributiva massima ed i limiti di età per il collocamento a riposo, eliminando in tal modo ogni discriminazione in ragione dell'età.
9/3638/315.Ciccanti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

condizione di pensionamento

contratto di lavoro

discriminazione fondata sull'eta'

distribuzione per eta'

investimento pubblico

parita' di trattamento

pubblica amministrazione

vita lavorativa