Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: MOLGORA DANIELE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 comma 12 ultimo periodo sopprime il rimborso chilometrico per spese di viaggio del personale dipendente previsto dall'articolo 15 della legge 18/12/1973, n. 836,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il predetto articolo 6 comma 12 ultimo periodo non si applichi alle funzioni ispettive svolte dal personale tecnico incaricato sui cantieri relativi alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, quando sussista la necessità di controllare il normale svolgimento dei lavori e di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica e/o danni all'Ente appaltante. La deroga dovrebbe riguardare enti di estese dimensioni territoriali (escludendo dalla deroga i Comuni) per i quali la dotazione dei mezzi di servizio non sia sufficiente a garantire il regolare espletamento delle suddette funzioni o comunque risulti antieconomico per l'Ente medesimo.
9/3638/304.Molgora.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1973 0836
EUROVOC :indennita' e spese
lavori pubblici
professioni tecniche
rimborso