Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: VANNUCCI MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 29/07/2010 Resoconto VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO GOVERNO 29/07/2010 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) PARERE GOVERNO 29/07/2010 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010
DISCUSSIONE IL 29/07/2010
ACCOLTO IL 29/07/2010
PARERE GOVERNO IL 29/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 41 reca disposizioni sul regime fiscale di attrazione europea finalizzate ad attirare in Italia imprese di altri paesi europei consentendo alle imprese estere residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea di applicare sul territorio italiano, in luogo del regime tributario vigente in Italia, una diversa normativa fiscale scelta fra quelle esistenti all'interno della Unione;
la disciplina estera non si intende alternativa anche ai tributi diversi da quelli erariali;
il comma 1-bis. introdotto nel corso del provvedimento al Senato, precisa, con finalità antielusive, che la facoltà indicata nel comma 1 si applica esclusivamente alle attività economiche nuove - ossia di attività economiche che non risultano già avviate alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge) - svolte effettivamente nel territorio dello Stato;
la scelta da parte di tali imprese di svolgere una nuova attività economica in Italia chiedendo l'applicazione delle regole fiscali vigenti altro Stato europeo è estesa anche ai loro dipendenti e collaboratori che avranno quindi la facoltà di applicare un regime fiscale più favorevole per un periodo di tre anni;
vi è un'evidente violazione della concorrenza e una discriminazione a danno dei residenti e dei lavoratori italiani: i confinanti avrebbero due contratti di lavoro diversi;
l'applicazione del dettato normativo è estremamente difficile e pone un ostacolo applicativo per i giudici tributari in quanto l'Agenzia delle entrate dovrebbe conoscere 27 normative più favorevoli;
consentire alle imprese estere residenti in uno Stato membro dell'Unione europea di applicare in luogo del regime tributario italiano una diversa normativa fiscale scelta tra quelle esistenti all'interno dell'Unione potrebbe determinare una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane,
impegna il Governo
a chiarire quali siano i tributi statali italiani cui la norma si riferisce e, in particolare, se la prevista alternatività con la normativa tributaria sia riferita alla sola imposizione diretta o anche all'imposizione indiretta;
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'obbligo di interpellare l'amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, adeguate misure di tutela per il tessuto produttivo nazionale al fine di evitare che il regime fiscale di attrazione europea non si traduca di fatto solo in una forma di concorrenza sleale e in un danno per i lavoratori italiani senza alcun vantaggio di natura competitiva per l'intero sistema paese;
ad adottare, in luogo di agevolazioni fiscali, opportune misure per le imprese in materia di semplificazione amministrativa e di facilitazione nell'accesso al credito, tali da consentire l'attrazione di imprese estere e al contempo favorire le imprese nazionali.
9/3638/302.(Testo modificato nel corso della seduta)Vannucci.
EUROVOC :accordo commerciale
attivita' economica
fiscalita'
formalita' amministrativa
impresa estera
impresa europea
politica fiscale
regolamentazione finanziaria
restrizione alla concorrenza
semplificazione legislativa