Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: TESTA FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
nel 2009 il Governo ha approvato alcune norme sui servizi pubblici locali contenuti nel testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
in alcuni articoli pubblicati sulla stampa il Governo giudicava le nuove norme come un traguardo lungamente atteso volto a realizzare un obiettivo chiaro: rendere più aperto e competitivo il settore, aumentare l'efficienza e diminuire gli sprechi. Il nuovo quadro normativo avrebbe dovuto - secondo le intenzioni del Governo e del Ministro per le politiche europee - favorire in tutti i settori, compreso quello idrico, l'industrializzazione del sistema, l'irrobustimento delle aziende, la trasparenza attraverso il meccanismo delle gare e il consolidarsi di un vero mercato dei servizi;
l'articolo 15, dal comma 6-bis al 6-quinquies, del decreto-legge in esame, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di concessioni idroelettriche;
in una recente segnalazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sottolinea che alcune delle innovazioni introdotte potrebbe portare «distorsioni della concorrenza per l'aggiudicazione di tali concessioni»;
in particolare, - si legge nella segnalazione - per tutte le concessioni in scadenza successivamente al 2015 un'eventuale proroga delle concessioni risulterebbe del tutto ingiustificata. Quanto all'ulteriore proroga di sette anni di cui beneficerebbero unicamente gli operatori localizzati in alcune province del Nord, essa risulta assolutamente ingiustificata. Tale norma appare fortemente discriminatoria tra operatori localizzati in diversi contesti geografici. Inoltre, essa reintroduce fittiziamente una preferenza per il concessionario uscente e gli enti locali (e/o società di enti locali) già oggetto di rilievo in due interventi di segnalazione dell'Autorità ex articolo 21 della legge n. 287 del 1990 e in una procedura di infrazione della Comunità europea,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di corrispondere ai rilievi effettuati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per evitare gravi distorsioni del sistema;
a verificare la compatibilità delle norme introdotte dalla manovra rispetto ai contenuti del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
9/3638/281.(Testo modificato nel corso della seduta)Federico Testa, Vico.
EUROVOC :accordo commerciale
ente locale
legislazione antitrust
libera concorrenza
politica della concorrenza
restrizione alla concorrenza