ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/198

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: PORTAS GIACOMO ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/198
presentato da
GIACOMO ANTONIO PORTAS
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 340, ha istituito le zone franche urbane, con un numero di abitanti non superiore a 30.000;
ai sensi del comma 342 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2007, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvedere alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado;
la stessa legge finanziaria del 2007, nel subordinare l'efficacia delle disposizioni istitutive delle zone franche urbane all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi in tali zone;
con delibera n. 5 del 30 gennaio 2008, il CIPE ha fissato i criteri e gli indicatori per la delimitazione delle zone franche urbane e il 1o ottobre 2008 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo ha reso noto che sono state selezionate, sulle 64 proposte pervenute, 22 «zone franche urbane» in aree di disagio sociale e occupazionale che hanno diritto a incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, per nuove attività economiche;
con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 è stata definita l'allocazione finanziaria per le zone franche urbane ammesse al finanziamento;
l'articolo 3 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», autorizza il CIPE a destinare risorse, fino al limite di 50 milioni di euro annui, al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). La medesima disposizione, ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziate, assegna al CIPE il compito di provvedere, con le modalità di cui al comma 342 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale;
l'articolo 43 del disegno di legge in esame ha previsto l'istituzione nel Meridione d'Italia di zone a burocrazia zero e ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla citata delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
da tale previsione sono rimasti esclusi i comuni di Ventimiglia, di Massa e di Carrara già individuati nelle zone franche urbane dalla predetta delibera CIPE, con l'effetto di rendere del tutto incerto il regime di applicazione delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento dei programmi di intervento nelle citate zone franche urbane;
si rende opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la conferma della fruizione da parte delle zone franche urbane individuate delle risorse già assegnate per i citati programmi di interventi per i comuni di Ventimiglia, di Massa e di Carrara o l'impegno a prevedere l'assimilazione del regime introdotto dall'articolo 43 del decreto-legge in esame alle zone franche urbane individuate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assimilare, mediante ulteriori iniziative di carattere normativo, la disciplina, introdotta dall'articolo 43 del disegno di legge in esame, alle zone franche urbane individuate nelle regioni Toscana e Liguria o a confermare per esse la piena operatività delle risorse già assegnate al Fondo per il finanziamento dei programmi di intervento nelle zone franche urbane.
9/3638/198. Portas.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aiuto finanziario

cofinanziamento

contributo finanziario

liberalizzazione degli scambi

problema sociale

sviluppo economico

zona di libero scambio

zona franca