ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/017

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: BONCIANI ALESSIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/17
presentato da
ALESSIO BONCIANI
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 fanno riferimento alle pubbliche amministrazioni come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tale elenco ISTAT figurano sia il CONI, sia la CONI Servizi SpA, sia molte Federazioni sportive nazionali (31, su 45);
per il CONI - in ragione della sua natura di ente pubblico non economico nazionale - non v'è dubbio che sia compreso tra gli enti soggetti alle citate disposizioni, altrettanto non vale per la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, sia perché laddove nello stesso provvedimento si è voluto fare riferimento alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, lo si è fatto espressamente e in modo specifico, sia perché nel concetto di «pubbliche amministrazioni», come definito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» sono comprese «tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziate delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;
la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, benché inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono pertanto da intendersi quali pubbliche amministrazioni, in quanto essendo il CONI il destinatario delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, l'assoggettamento alle norme oltre al CONI - anche di CONI Servizi SpA e delle Federazioni sportive nazionali (cui il CONI trasferisce i contributi statali) - si concretizzerebbe in una duplicazione di intervento nei confronti delle medesime risorse;
è quindi evidente che con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle società e non quelle dirette alle pubbliche amministrazioni anche perché allo stato attuale anche i contratti collettivi di lavoro applicati sono di tipo privatistico e, per espressa indicazione fornita ufficialmente sin dal 2004 dal Ministero della funzione pubblica, vengono negoziati direttamente dalla società, esulando quindi dall'iter di rinnovo per il tramite dell'ARAN proprio dei contratti delle pubbliche amministrazioni;
l'articolo 6, comma 5, prevede che tutti gli enti pubblici provvedono all'adeguamento dei propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e tre componenti;
non è possibile l'applicazione di tale disposizione per gli organi del CONI (Consiglio Nazionale e Giunta Nazionale, composti rispettivamente da 75 e 20 membri, prevalentemente di natura elettiva), la cui composizione è prevista da una specifica disposizione legislativa (decreto legislativo n. 242 del 1999) nonché in attuazione delle regole della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale, stante il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale ai sensi del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280 del 2003;
occorre altresì considerare che, alla luce delle suddette norme, i membri degli organi di amministrazione del CONI o sono eletti in rappresentanza delle rispettive categorie (atleti, tecnici, rappresentati degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive associate, delle associazioni benemerite, delle strutture provinciali e regionali del CONI) o sono membri di diritto (presidenti delle Federazioni sportive nazionali e membri italiani del CIO);
analogo problema si pone per le Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico (Unione Italiana Tiro a Segno - Automobil Club d'Italia - Aero Club d'Italia) che, in base alle norme dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché in attuazione del richiamato decreto legislativo n. 242 del 1999, sono tenute ad assicurare nei propri organi direttivi la presenza di determinate categorie (atleti, tecnici);
l'articolo 6, comma 12, introduce per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, un contenimento delle spese per missione, prevedendo in particolare che le stesse non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
tale disposizione è altamente pregiudizievole per il CONI in considerazione del fatto che lo svolgimento di attività sportive su base non annuale comporta un disallineamento temporale delle esigenze che non possono avere come base di riferimento su cui operare la riduzione a un solo anno, nella specie il 2009, ma è necessario prevedere che il limite da assumere a riferimento a base di calcolo deve essere computato con riferimento alla media di spesa sostenuta per le stesse finalità nel quadriennio 2006-2009,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che, con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle società e non quelle dirette alle pubbliche amministrazioni;
ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge in esame, non si applichino al CONI e alle Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999;
ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che, con riguardo al CONI, il limite di spesa per missioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge in esame, è computato con riferimento alla media di spesa sostenuta per le stesse finalità nel quadriennio 2006-2009.
9/3638/17. Bonciani.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI ), L 2009 0196

EUROVOC :

contratto di lavoro

ente pubblico

impresa artigiana

indennita' e spese

lavoro autonomo

organizzazione sportiva

pubblica amministrazione

sport