Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: QUARTIANI ERMINIO ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NICCO ROBERTO ROLANDO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, comma 5, del presente decreto prevede che, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, lo statuto degli enti pubblici non economici e di tutti gli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato contenga una norma di limitazione del numero dei componenti gli organi di amministrazione e controllo a cinque e dei collegi dei revisori a tre componenti;
il medesimo comma 5 dispone che siano le Amministrazioni vigilanti a provvedere all'adeguamento mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
la relazione tecnica del Governo presentata sulla manovra economica sotto il profilo finanziario non rileva effetti finanziari con specifico riferimento al comma in esame (eventuali risparmi saranno computati solo a consuntivo);
il Club Alpino Italiano (CAI) è ente pubblico non economico, il cui bilancio non è computato nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
il comitato centrale del CAI peraltro è composto da membri che svolgono le funzioni istituzionali attribuite loro a titolo gratuito;
l'articolo 10-bis (termini in materia di «taglia-enti» e di «taglia-leggi») del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, al comma 1, reca una norma interpretativa dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento taglia-enti, interpretandosi nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1;
il CAI rientra tra gli enti confermati al di sotto delle 50 unità per i quali il comma 2 del medesimo articolo 10-bis del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010 prevede che «gli enti confermati possono essere oggetto di regolamenti di riordino» ed essendo per quanto concerne il CAI tale riordino già intercorso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di interpretare la norma prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge in esame nel senso che gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato in parola sono da intendersi quelli inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rendendo così implicita l'esclusione dall'attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 5, del decreto in esame degli enti non ricadenti in tale fattispecie, tra i quali il CAI e l'ACI.
9/3638/16. Quartiani, Nicco, Froner.
SIGLA O DENOMINAZIONE:AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA ( ACI ), CLUB ALPINO ITALIANO ( CAI ), L 2009 0196
EUROVOC :applicazione della legge
ente pubblico
pubblica amministrazione
statuto giuridico