ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/159

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: FARINA GIANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/159
presentato da
GIANNI FARINA
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce, all'articolo 20, comma 10, che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
il nuovo requisito di dieci anni di soggiorno legale necessario ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno sociale è stato introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008 per evitare che cittadini stranieri immigrati in Italia sulla base della semplice iscrizione anagrafica possano usufruire della prestazione assistenziale in questione;
l'assegno sociale è una prestazione assistenziale, che prescinde cioè da qualsiasi versamento contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995 in sostituzione della precedente pensione sociale. Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano cittadini italiani, cittadini della Comunità Europea e cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. L'assegno viene erogato solo al compimento dei 65 anni di età, non è reversibile, ed è subordinato a specifici limiti reddituali;
il requisito dei dieci anni di residenza purtroppo ha colpito e colpisce oltre i cittadini stranieri anche i cittadini italiani emigrati e in stato di estrema povertà, che sono rientrati o intendono rientrare in Italia per trascorrervi serenamente la loro vecchiaia ed i quali non possono far valere dieci anni di residenza continuativa nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative che prevedano la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini italiani emigrati che rientrino in Italia per risiedervi permanentemente a prescindere dal periodo di residenza fatto valere nel nostro Paese ed a patto che soddisfino i requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
9/3638/159. Gianni Farina.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

anziano

assicurazione per la vecchiaia

cittadino della Comunita'

cittadino straniero

migrante

residenza