ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/116

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: FADDA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/116
presentato da
PAOLO FADDA
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 42 concede alle imprese appartenenti ad una delle reti riconosciute ai sensi dei commi successivi del medesimo articolo 42 vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
successivamente il medesimo articolo nel sostituire il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introduce una serie di obblighi relativi al contratto di rete ai quali dovrebbero adempiere non più le imprese di cui al comma 2 dell'articolo in questione quanto invece direttamente gli imprenditori che dovrebbero sottoscrivere il contratto medesimo, ciò senza tenere conto che soprattutto nelle società è possibile che determinati obblighi siano svolti da manager o semplici collaboratori dell'imprenditore medesimo;
il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo sulla base di un programma comune di rete, di collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero di scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora di esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso;
secondo le modifiche apportate il contratto di rete sarà soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto decorrerà da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari;
la norma nel suo complesso appare confusa, da un lato il sottoscrittore del contratto di rete è l'imprenditore dall'altro le agevolazioni relative al contratto saranno fruite dall'impresa, con il rischio di aprire falle sul fronte dell'interpretazione e dell'effettiva possibilità di applicazione della norma,

impegna il Governo

a chiarire l'effettiva applicabilità dell'articolo 42, in primo luogo riguardo alla sovrapposizione tra obblighi imposti all'imprenditore e agevolazioni erogate all'impresa, ed in secondo luogo chiarendo quale differenza pratica e giuridica sussista tra le reti d'impresa ed i consorzi.
9/3638/116. Fadda.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2009 0005

EUROVOC :

contratto

cooperazione tra imprese

detrazione fiscale

imprenditore

registrazione di societa'