Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: DAMIANO CESARE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12, al comma 5 del presente provvedimento prevede l'applicazione della normativa previgente per i trattamenti pensionistici, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1o gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore:
dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (lettera a);
dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b);
dei lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (lettera c);
tale disposizione esclude la possibilità di usufruire della normativa previgente per coloro che hanno perduto il posto di lavoro negli ultimi anni a causa della crisi economica, nonché coloro che stanno volontariamente proseguendo il versamento dei contributi previdenziali;
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge in esame, al fine di valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al limite di 10 mila soggetti beneficiari, includendo nelle deroghe i lavoratori che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro e coloro che in maniera volontaria stiano effettuando i versamenti dei contributi previdenziali, al fine di poter usufruire della normativa previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.
9/3638/113. Damiano, Madia, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli.
EUROVOC :contributo sociale
costi salariali
indennita' e spese
licenziamento
mobilita' della manodopera
mobilita' professionale
pensionato
soppressione di posti di lavoro