ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03505/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 337 del 15/06/2010
Firmatari
Primo firmatario: GOZI SANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/06/2010


Stato iter:
15/06/2010
Fasi iter:

RITIRATO IL 15/06/2010

CONCLUSO IL 15/06/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3505/6
presentato da
SANDRO GOZI
testo di
martedì 15 giugno 2010, seduta n.337

La Camera,
premesso che:
la formulazione letterale dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, inserito nel corso dell'esame al Senato, configura, come conformato anche dalla riformulazione del titolo del provvedimento, un ordine di esecuzione dell'accordo «Intercreditor Agreement», stipulato l'8 maggio 2010, con il quale gli Stati membri dell'area euro hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, e all'accordo «Loan Facility Agreement», stipulato nella stessa data, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia in qualità di agente della prima, da un lato, e i rimanenti Stati membri dell'area euro e KfW, per conto della Repubblica Federale di Germania, dall'altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell'ambito del medesimo programma triennale;
la disposizione di cui al richiamato comma 2, configurando un ordine di esecuzione, sia pure atipico, di accordi internazionali non appare adeguata alla natura giuridica degli accordi in base all'ordinamento dell'Unione europea e non risulta conforme né all'ordinamento dell'Unione europea né al dettato costituzionale;
ove gli accordi indicati dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge fossero qualificabili quali accordi internazionali essi, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, essi dovrebbero essere sottoposti a ratifica;
la presenza di un ordine di esecuzione in un disegno di legge di conversione è inoltre in evidente contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
in ogni caso, la presenza dell'ordine di esecuzione non appare appropriata dovendo gli accordi menzionati dal comma 2 essere qualificati non come accordi internazionali ma, più correttamente, come atti atipici strettamente strumentali al funzionamento dell'Unione economica e monetaria;
tale ultima qualificazione è confermato anche dal fatto che gran parte degli altri Stati contraenti hanno dato attuazione ai medesimi accordi con norme di legge ordinarie senza fare ricorso allo strumento della ratifica;
sia il primo dei due accordi, firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, sia il secondo - che ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea - danno diretta ed espressa esecuzione a decisioni di natura politica dell'Eurogruppo e dei Capi di stato e di Governo dell'area euro;
in particolare, il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell'Eurogruppo, hanno all'unanimità concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro;
dando seguito a tale accordo, con una dichiarazione del 7 maggio 2010 dei Capi di Stato e di Governo della zona euro, ciascuno dei medesimi Stati si è impegnato a partecipare immediatamente al prestito in favore della Grecia in base alla rispettiva quota nel capitale della Banca centrale europea ed ad intraprendere i passi necessari a livello nazionale per essere autorizzato ad erogare il prestito in tempi rapidi;
gli accordi costituiscono dunque un'esplicazione delle competenze dell'Eurogruppo, espressamente riconosciute dal protocollo n. 14, allegato al Trattato di Lisbona;
alla luce di queste argomentazioni, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione rivela evidenti e preoccupanti lacune nella conoscenza dell'ordinamento dell'Unione europea da parte dei competenti uffici del Governo, nonché una carenza di coordinamento tra il Ministero degli esteri e le amministrazioni di settore,

impegna il Governo:

ad assicurare che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione non sia intesa quale ordine di esecuzione in senso tecnico, ma quale un mero rinvio ai contenuti degli accordi ivi menzionati ai fini della piena attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame;
ad adoperarsi affinché i competenti uffici del Governo, in sede di attuazione di atti anche atipici dell'Unione europea, segnatamente nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, dispongano di un'adeguata conoscenza dell'ordinamento dell'Unione europea e dei suoi atti giuridici.
9/3505/6.Gozi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accordo internazionale

aiuto finanziario

erogazione di prestito

paese partecipante

ratifica di accordo

sostegno monetario

zona euro