Legislatura: 16Seduta di annuncio: 337 del 15/06/2010
Primo firmatario: MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 15/06/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA' 15/06/2010 BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 15/06/2010 CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 15/06/2010 BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 15/06/2010 CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO 15/06/2010 BARETTA PIER PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 15/06/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 15/06/2010 Resoconto VEGAS GIUSEPPE VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/06/2010
ACCOLTO IL 15/06/2010
PARERE GOVERNO IL 15/06/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/06/2010
CONCLUSO IL 15/06/2010
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame da parte del Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro è stata introdotta una disposizione ai sensi della quale, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, è data piena ed intera esecuzione agli accordi denominati «Intercreditor Agreement» e «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010;
i richiamati accordi rivestono una natura affatto peculiare nell'ambito delle fonti del diritto internazionale, non essendo immediatamente riconducibili né al novero dei trattati internazionali stricto sensu né a quello delle fonti disciplinate dai relativi trattati, rappresentando piuttosto una fonte comunitaria atipica;
i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, anche alla luce di tali considerazioni, hanno evidenziato l'esigenza di un ulteriore approfondimento in ordine alle richiamate disposizioni del disegno di legge di conversione;
non si è ritenuto, tuttavia, di addivenire ad una modifica del testo del disegno di legge di conversione, in considerazione dell'opportunità di assicurare la conversione del decreto-legge nel quadro dell'attuale situazione economica e finanziaria internazionale e della possibilità di considerare comunque la formula utilizzata idonea ad assicurare l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria;
l'ordine di esecuzione contenuto nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione non può intendersi in senso tecnico, ma rappresenta un mero rinvio ai contenuti degli accordi stipulati in ambito comunitario,
la disposizione di cui al richiamato comma 2, configurando un ordine di esecuzione, sia pure atipico, di accordi internazionali non appare adeguata alla natura giuridica degli accordi in base all'ordinamento dell'Unione europea;
in ogni caso, la presenza dell'ordine di esecuzione non appare appropriata dovendo gli accordi menzionati dal comma 2 essere qualificati non come accordi internazionali ma, più correttamente, come atti atipici strettamente strumentali al funzionamento dell'Unione economica e monetaria;
tale ultima qualificazione è confermato anche dal fatto che gran parte degli altri Stati contraenti hanno dato attuazione ai medesimi accordi con norme di legge ordinarie senza fare ricorso allo strumento della ratifica;
sia il primo dei due accordi, firmato dai rappresentanti dei Governi dell'eurogruppo, sia il secondo - che ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea - danno diretta ed espressa esecuzione a decisioni di natura politica dell'eurogruppo e dei Capi di stato e di Governo dell'area euro;
in particolare, il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell'Eurogruppo, hanno all'unanimità concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro;
dando seguito a tale accordo, con una dichiarazione del 7 maggio 2010 dei Capi di Stato e di Governo della zona euro, ciascuno dei medesimi Stati si è impegnato a partecipare immediatamente al prestito in favore della Grecia in base alla rispettiva quota nel capitale della Banca centrale europea ed ad intraprendere i passi necessari a livello nazionale per essere autorizzato ad erogare il prestito in tempi rapidi;
gli accordi costituiscono dunque un'esplicazione delle competenze dell'Eurogruppo, espressamente riconosciute dal protocollo n. 14, allegato al Trattato di Lisbona;
impegna il Governo
ad individuare, per il futuro, procedure che tengano conto della peculiare natura di accordi analoghi a quelli richiamati dal disegno di legge in esame.
9/3505/5.(Nuova formulazione) Marinello, Gozi, Gioacchino Alfano, Borghesi, Cambursano, Bitonci, Ciccanti, Baretta.
EUROVOC :accordo internazionale
aiuto finanziario
erogazione di prestito
situazione economica
sostegno monetario
zona euro