ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03243/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 299 del 16/03/2010
Firmatari
Primo firmatario: FAVA GIOVANNI
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 16/03/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TORAZZI ALBERTO LEGA NORD PADANIA 16/03/2010
ALLASIA STEFANO LEGA NORD PADANIA 16/03/2010
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 16/03/2010
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 16/03/2010
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2010


Stato iter:
16/03/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/03/2010
Resoconto FAVA GIOVANNI LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/03/2010
Resoconto QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 16/03/2010
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/03/2010

DISCUSSIONE IL 16/03/2010

ACCOLTO IL 16/03/2010

PARERE GOVERNO IL 16/03/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 16/03/2010

CONCLUSO IL 16/03/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3243/1
presentato da
GIOVANNI FAVA
testo di
martedì 16 marzo 2010, seduta n.299

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame intende favorire l'offerta di un servizio di energia elettrica maggiormente efficiente, anche favorendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
nel campo dell'energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili l'Unione europea ha da tempo provveduto a definire un ordinamento normativo chiaro ed esaustivo, allo scopo approvando specificamente la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, tra cui la fonte solare;
l'articolo 6 della direttiva in questione affronta, in particolare, gli aspetti correlati alle procedure amministrative, segnatamente a quelle di approvazione o di autorizzazione applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, di razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo e di garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;
appare evidente che uno degli obiettivi dell'Unione europea in tema di energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili sia quello di promuovere l'utilizzo di tali fonti energetiche anche e soprattutto incidendo sulla semplificazione e sull'efficacia delle procedure amministrative che possono consentire un'espansione delle fonti energetiche rinnovabili ed un consumo più ampio delle energie da esse generate. In questo senso si cerca di favorire soprattutto l'evoluzione delle tecnologie che consentono un più efficiente e vasto utilizzo delle fonti rinnovabili;
in Italia la direttiva n. 2001/77/CE è stata recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
l'articolo 7 del citato decreto legislativo è specificamente dedicato alla fonte ricavabile dal solare e, al comma 2, lettera d), al sistema di conversione solare-elettricità rappresentato dal principio del fotovoltaico, disponendo che con apposito decreto ministeriale si stabiliscono, tra l'altro, le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione e che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare si prevede una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
è opportuno sottolineare che sia la direttiva n. 2001/77/CE, sia il decreto legislativo n. 387 del 2003, non prevedono tecnologie e processi definiti e standardizzati per la conversione fotovoltaica, limitandosi infatti solo a indicarla come fonte energetica rinnovabile da sostenere e di cui consentire l'evoluzione tecnologica;
il fotovoltaico a concentrazione non sarebbe esplicitamente previsto tra le tecnologie ammesse al conto energia, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e perciò, al fine di evitare dubbi ed incertezze applicative, è necessario che si provveda a ricomprenderlo nell'ambito della predetta normativa;
è indispensabile non vanificare esperienze innovative come quella relativa al fotovoltaico a concentrazione e le iniziative che tendono a costituire una filiera italiana del fotovoltaico, anche per favorire l'espansione di nuovi settori e soprattutto per valorizzare gli sforzi, le risorse, l'innovazione e le grandi capacità scientifiche messe in campo dal nostro settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che possano prevedere l'applicabilità alla tecnologia del fotovoltaico a concentrazione degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45.
9/3243/1.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Alessandri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

energia dolce

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politica comunitaria dell'ambiente

politica energetica

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produzione d'energia

risorse rinnovabili

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