ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/65
presentato da
ENZO RAISI
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
esaminato l'A.C. 3210 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, premesso che:
all'articolo 44 comma 1, del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si prevede un riordino dei criteri di erogazione dei contributi diretti all'editoria per tutti gli aventi diritto secondo la legge n, 250 del 7 agosto 1990, tenendo conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello stato per il settore, che costituiscono limite massimo di spesa;
il comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, ribadisce che, in attuazione del suddetto articolo 44, i contributi e le provvidenze per l'editoria spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti lo stesso capitolo;
essendo gli stanziamenti previsti per l'anno 2011 per il comparto dell'editoria cooperativa, no profit, di partito, assolutamente insufficienti e prevedendo quindi una ripartizione percentualmente fra gli aventi diritto, il comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, anticipa, di fatto, la soppressione del carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria;
procedere ad una ripartizione percentuale di un contributo nettamente inferiore alle esigenze del settore decreterebbe la fine di un centinaio di giornali che svolgono un importante ruolo di informazione, con la conseguente perdita di circa 200 posti di lavoro giornalistico e di altrettanti poligrafici;
rendendo incerto l'ammontare dei contributi non sarebbe possibile pianificarli nei bilanci aziendali, rendendo complicata anche la certificazione, visto che l'erogazione delle sovvenzioni viene effettuata l'anno successivo a quello di riferimento;
l'intento del Governo è presumibilmente quello di provvedere ad un risparmio per le finanze pubbliche, ma sembra ingiusto effettuare tagli virulenti nel settore, penalizzando indiscriminatamente, fino alla possibile chiusura, i giornali che realmente svolgono un importante ruolo di informazione e di rappresentanza e i giornali che invece non vengono neanche distribuiti in edicola;
un maggiore rigore dei requisiti necessari per l'accesso ai contributi, con l'esclusione quindi di tutti quei giornali che beneficiano delle sovvenzioni statali senza essere distribuiti in edicola e con un numero esiguo di dipendenti, potrebbe portare al medesimo risparmio e contemporaneamente alla salvaguardia della vera informazione nazionale;
il pluralismo di informazione rappresentato dalla piccola editoria risulta essere un mezzo insostituibile di circolazione delle idee, della cultura e della stessa democrazia e i giornali di diverso orientamento politico e culturale che realmente svolgono un'azione di informazione e di rappresentanza dell'elettorato hanno il diritto di godere dei contributi statali per la loro importante funzione,

impegna il Governo

fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112, a garantire alle testate beneficiarie dei contributi, previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativi all'anno 2010, limitatamente alle seguenti imprese:
1) per le imprese editrici di quotidiani che distribuiscono la testata in almeno il 30 per cento del totale dei punti vendita esclusivi come definiti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, se a diffusione nazionale, e in almeno il 60 per cento dei punti vendita esclusivi del territorio di riferimento, se a diffusione locale, e che abbiano alle loro dipendenze almeno 12 dipendenti giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua;
2) per le imprese editrici di periodici che abbiano alle loro dipendenze almeno 3 dipendenti giornalisti o poligrafici e/o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.
9/3210/65.Raisi, Comaroli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

aiuto finanziario

casa editrice

contratto

dimensioni dell'impresa

editoria

lavoro a tempo pieno

punto di vendita

regime di aiuto

risparmio