ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: PORTA FABIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
BUCCHINO GINO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/55
presentato da
FABIO PORTA
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premesso che:
la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ha prorogato al 31 dicembre 2010 i termini per il riconoscimento della cittadinanza italiana, previsto dalla legge n. 379 del 14 dicembre 2000, alle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico, emigrate prima dell'entrata in vigore del trattato di Saint Germain del 1920, e ai loro discendenti che ne facciano domanda;
le lentezze procedurali manifestatesi nell'applicazione della legge hanno fatto sì che solo una parte molto limitata delle domande presentate abbiano trovato accoglimento (circa 4.000 su trentamila); ulteriori ritardi derivano dal prolungarsi delle liste d'attesa esistenti tra le nostre comunità dei paesi latinoamericani, nei quali è più numerosa la presenza di potenziali interessati alla richiesta di cittadinanza;
la presenza di un termine esistente per i discendenti di trentini, giuliani, parte dei friulani impedisce ai figli minorenni di ottenere la cittadinanza se l'ascendente sia deceduto o impedito a promuovere la richiesta;
un certo numero di possibili interessati, sia pure meno significativo di quello che si è già attivato in questo senso, potrebbe essere motivato nei prossimi anni ad avanzare la domanda per soddisfare un'esigenza di identità e di appartenenza;
attualmente, per nessuna particolare categoria di emigrati esiste un termine di scadenza per la manifestazione di volontà in ordine alla cittadinanza, come conferma anche la legge 8 marzo 2006, n. 124 riguardante gli abitanti dei territori dell'ex Jugoslavia, per i quali non è stata prevista alcuna scadenza;
il prolungamento dei termini consentirebbe al Parlamento di pronunciarsi sui disegni di legge giacenti in materia, orientati ad eliminare permanentemente i termini di presentazione delle richieste da parte dei residenti nei territori dell'ex Impero austro-ungarico e loro discendenti, in conformità con quanto già statuito per situazioni analoghe,

impegna il Governo

a predisporre misure idonee per continuare a rendere possibile, anche attraverso una ulteriore proroga del suddetto termine del 31 dicembre 2010, la presentazione delle domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte degli aventi diritto indicati in precedenza.
9/3210/55.Porta, Froner, Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2000 0379, L 2006 0051

EUROVOC :

applicazione della legge

migrante

nazionalita'