ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
Resoconto QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/48
presentato da
ETTORE ROSATO
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premesso che:
la categoria dei marittimi in passato è stata sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto con l'amianto, con i rischi e le malattie che ne sono conseguiti, ma non ha ancora una normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto riconoscimento dei benefici previdenziali, attualmente pienamente riconosciuti solamente a quei lavoratori coperti da assicurazione INAIL, consistenti nella rivalutazione del periodo contributivo che viene moltiplicato attraverso un coefficiente pari a 1,5;
il Ministero del lavoro Salute e politiche sociali ha emanato il 14 luglio 2009 una Direttiva che risolve solo in una proporzione molto bassa il problema di semplificare modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori (zez, coperta, macchina e camera);
in tale direttiva, infatti, «si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, del citato decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previe apposite indagini, il curriculum lavorativo sostituendosi al datore di lavoro»;
queste speciali circostanze sono individuate e circostanziate dal comma 5 art 3 del suddetto decreto, rinviando al caso di aziende cessate o fallite, o qualora il datore del lavoro risulti irreperibile;
esiste tuttavia ancora un gran numero di lavoratori del comparto cui la direttiva del 14 luglio scorso non può applicarsi, perché nell'impossibilità di produrre il proprio curriculum lavorativo e certificare così la sussistenza e durata dell'esposizione all'amianto, accedendo ai relativi benefici previdenziali per essi previsti, a causa della riluttanza delle compagnie di navigazione nel fornire documenti che certificano l'esposizione all'amianto nel timore che possa derivare loro qualche onere previdenziale;
anche recentemente, numerosi sono stati gli atti presentati da membri di opposti schieramenti in entrambi i rami del Parlamento, sia in Aula sia in Commissione, inclusa la risoluzione del 13 aprile 2005 delle commissioni IX e XI della Camera, che impegnava il Governo ad emanare un circolare esplicativa ad integrazione del DM 27 ottobre 2004,

impegna il Governo

a interrompere il pluriennale e inaccettabile perpetuarsi di una ingiustizia evidente, attraverso una ulteriore e auspicabilmente definitiva circolare esplicativa del decreto 27 ottobre 2004 che consenta a tutti i lavoratori marittimi di sostituire quanto previsto dell'articolo 3 comma 3 dello stesso con l'estratto matricolare rilasciato dalle capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni del Lavoro provinciali.
9/3210/48. Rosato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amianto

compagnia d'assicurazioni

datore di lavoro

rapporto

rischio sanitario

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro

sostanza pericolosa

trasporto marittimo